Capo I

Art. 11

Abrogato

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di lesioni personali in danno del personale docente della scuola e dei dirigenti scolastici, nonché del personale che svolge attività di prevenzione e accertamento delle infrazioni nell'ambito dei servizi di trasporto ferroviario

In vigore dal 25 feb 2026 al 24 apr 2026
1. All'articolo 583-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo comma, primo periodo, le parole: «Nell'ipotesi di lesioni cagionate al» sono sostituite dalle seguenti: «Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un dirigente scolastico o a un membro del personale docente della scuola, a»; b) dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «Nelle ipotesi di lesioni cagionate al personale che svolge, a bordo dei convogli adibiti al trasporto di passeggeri, attività di prevenzione e accertamento delle infrazioni alle norme relative alla regolarità e alla sicurezza dei servizi di trasporto ferroviario, nell'esercizio o a causa di tali attività, si applicano le pene di cui al primo comma.»; c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, a un dirigente scolastico o a un membro del personale docente della scuola, a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie a essa funzionali, nonché a personale che svolge attività di prevenzione e accertamento delle infrazioni nell'ambito dei servizi di trasporto ferroviario o agli arbitri e agli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive». 2. All'articolo 380, comma 2, la lettera a-ter) del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente: «delitto di lesioni personali previsto dall'articolo 583-quater, secondo e terzo comma, del codice penale;».
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urn:nir:stato:decreto.legge:2026-02-24;23#art-11

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