Art. 11

Art. 11

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In vigore dal 25 apr 2026
(( (Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di lesioni personali in danno del personale scolastico ed educativo nonchè del personale che svolge attività di prevenzione e accertamento delle infrazioni nell'ambito dei servizi di trasporto pubblico).)) 1. ((Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 582, secondo comma, dopo le parole: "primo periodo," sono inserite le seguenti: "e terzo comma,"; b) all'articolo 583-quater: 1) al secondo comma, primo periodo, le parole: "Nell'ipotesi di lesioni cagionate al" sono sostituite dalle seguenti: "Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un dirigente scolastico o a un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, ovvero a"; 2) dopo il secondo comma è inserito il seguente: "Nelle ipotesi di lesioni cagionate al personale che svolge, a bordo dei mezzi adibiti al trasporto di passeggeri ovvero nelle aree delle infrastrutture destinate al medesimo servizio, attività di prevenzione o accertamento delle infrazioni alle norme relative alla regolarità e alla sicurezza dei servizi di trasporto pubblico, nell'esercizio o a causa di tali attività, si applicano le pene di cui al primo comma"; 3) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, a personale scolastico o educativo, a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie a essa funzionali, nonchè a personale che svolge attività di prevenzione o accertamento delle infrazioni nell'ambito dei servizi di trasporto pubblico o agli arbitri e agli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive".)) 2. ((All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, la lettera a-ter) è sostituita dalla seguente: "a-ter) delitto di lesioni personali previsto dall'articolo 583-quater, secondo e terzo comma, del codice penale")) .
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urn:nir:stato:decreto.legge:2026-02-24;23#art-11