Capo II
Art. 16
Abrogato16 / 33Interventi in materia di permessi
In vigore dal 25 feb 2026 al 24 apr 2026
1. All'articolo 30-bis della legge 25 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il primo comma è inserito il seguente: «Nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis, il permesso è eseguito tenendo conto delle cautele eventualmente indicate dal procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.»;
b) al terzo comma, dopo le parole «al pubblico ministero e all'interessato» sono inserite le parole «e, nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis, al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo» e le parole: «ventiquattro ore» sono sostituite dalle seguenti: «quarantotto ore».
2. All'-nonies del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «permessi premio» sono sostituite dalle seguenti: «permessi e permessi premio»;
b) al comma 8, le parole: «permessi premio» sono sostituite dalle seguenti: «permessi e permessi premio».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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