Capo II
Art. 24
AbrogatoDisposizioni per l'accesso al ruolo degli ispettori della Polizia Penitenziaria
In vigore dal 25 feb 2026 al 24 apr 2026
1. Fino al 31 dicembre 2027, per specifiche esigenze di funzionalità del Corpo di Polizia Penitenziaria, possono essere indetti, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e a valere sulle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, concorsi pubblici per l'accesso al ruolo degli ispettori della Polizia Penitenziaria riservati ai candidati in possesso una delle lauree individuate dal decreto previsto all', comma 7, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146.
2. Nei concorsi di cui al comma 1, la commissione esaminatrice è composta da un presidente scelto tra i dirigenti penitenziari o i dirigenti superiori di polizia penitenziaria e da altri quattro membri, uno dei quali professore universitario o ricercatore universitario esperto in una o più delle materie sulle quali vertono le prove d'esame e tre appartenenti alla carriera dei funzionari di Polizia penitenziaria. Svolge le funzioni di segretario un funzionario del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. Le commissioni esaminatrici possono essere integrate, qualora i candidati che abbiano sostenuto le prove scritte superino le 1000 unità, di un numero di componenti tale che permetta, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni e di un segretario aggiunto. Le commissioni esaminatrici dei concorsi sono nominate con provvedimento del direttore generale del personale. Alle commissioni stesse sono aggregati membri aggiunti per gli esami di lingue straniere. Per supplire ad eventuali temporanee assenze o impedimento di uno dei componenti o del segretario della Commissione o delle sottocommissioni, può essere prevista la nomina di uno o più componenti supplenti o di uno o più segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della Commissione esaminatrice e delle sottocommissioni o con successivo provvedimento.
3. In deroga all' del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, i vincitori dei concorsi di cui al comma 1 frequentano un corso di durata pari a un anno, preordinato alla loro formazione tecnico professionale di agenti di pubblica sicurezza e ufficiali di polizia giudiziaria, alla conoscenza dei metodi e della organizzazione del trattamento penitenziario e dei servizi di sicurezza. Gli allievi viceispettori durante il corso di cui al comma che precede non possono essere impiegati in servizio di istituto; nel periodo successivo possono esserlo esclusivamente a fine di addestramento per il servizio di ispettore.
4. Sono dimessi dal corso di cui al comma 3 gli allievi vice ispettori che sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di sessanta giorni, anche non consecutivi, ovvero di novanta giorni se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso o da infermità dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli della polizia penitenziaria nel qual caso l'allievo è ammesso a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure per l'accesso alla qualifica. Nel caso in cui l'assenza è dovuta a gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attività giornaliere, o ad altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, l'allievo a domanda, è ammesso a partecipare al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure per l'accesso alla qualifica. Gli allievi vice ispettori di sesso femminile, la cui assenza oltre sessanta giorni è stata determinata da maternità, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. Restano ferme le restanti cause di dimissioni dal corso previste dalla normativa vigente.
5. I vice ispettori vincitori dei concorsi di cui al comma 1 conseguono la promozione alla qualifica di ispettore a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale è ammesso il personale con qualifica di vice ispettore che abbia compiuto almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica stessa, oltre all'anno di corso di cui al comma 3.
6. I vice ispettori, durante il periodo di prova, sono autorizzati ad alloggiare presso i locali messi a disposizione dall'Amministrazione, nei limiti delle disponibilità alloggiative.
7. Gli anni corrispondenti alla durata legale del corso di studi universitari sono computati per intero agli effetti della determinazione dello stipendio, in favore del personale della Polizia penitenziaria per la cui assunzione è richiesta una laurea.
All'attuazione del presente comma si provvede a valere sulle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legge:2026-02-24;23#art-24