Art. 23 · Riduzione della durata del corso di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di vicecommissario del Corpo di polizia penitenziaria
Capo II

Art. 23

23 / 33

Riduzione della durata del corso di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di vicecommissario del Corpo di polizia penitenziaria

In vigore dal 25 feb 2026
1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, dopo il comma 7 è inserito il seguente: «7-bis. In deroga a quanto previsto dall', comma 2, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, i corsi di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di vicecommissario del Corpo di polizia penitenziaria avviati e da avviare entro il 31 dicembre 2026 hanno durata pari a otto mesi. Nell'ambito dei predetti corsi, il numero massimo di assenze fissato dall', comma 1, lettera e), ultimo periodo, del predetto decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, è ridefinito proporzionalmente alla riduzione della durata degli stessi».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legge:2026-02-24;23#art-23