Art. 8
In vigore dal 1 lug 1989
1. Le disposizioni di cui all' della legge 13 luglio 1984, n. 313, in materia di abbuono dell'imposta sugli spettacoli, prorogate al 31 dicembre 1987 dal disposto dell', comma 1, del decreto-legge 12 luglio 1986, n. 346, convertito dalla legge 8 agosto 1986, n. 493, restano in vigore sino al 30 giugno 1989. 2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, valutate in lire 7.000 milioni nell'anno 1988 ed in lire 3.500 milioni nell'anno 1989, si provvede mediante l'utilizzo delle somme del fondo di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 819, come integrato dall', secondo comma, lettera c), della legge 30 aprile 1985, n. 163, relativamente alla quota riservata alla concessione dei contributi in conto capitale ad esercenti o proprietari di sale cinematografiche e conseguente riduzione dello stanziamento, iscritto ai fini del bilancio triennale 1988-1990, sul capitolo 8044 dello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno 1988.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Note all'articolo
- Il D.L. 30 giugno 1989, n.245, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 1989, n. 288, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che il termine del 30 giugno 1989 di cui al comma 1 del presente articolo e' prorogato al 31 dicembre 1989.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legge:1987-12-29;534#art-8