Art. 13

In vigore dal 4 giu 1990
1. Il termine indicato nell', quarto comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, già prorogato con il decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 901, convertito, con modificazioni, dalla legge 1› marzo 1985, n. 42, contenente norme per la formazione di programmi pluriennali di attuazione ai sensi dell' della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è differito al 31 dicembre 1989.

Note all'articolo

  • La L. 10 febbraio 1989 n. 48 ha disposto (con l'art. 22 comma 1) che "Le disposizioni della presente legge hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1989."
  • La L. 31 maggio 1990, n.128, ha disposto (con l'art. 8) che "Il termine previsto, da ultimo, dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, concernente l'accoglimento delle domande di concessione ad edificare in presenza delle condizioni previste dall'articolo 8, primo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, e' fissato al 31 dicembre 1990"; ha inoltre disposto con (l'art. 29 comma 1) che "Le disposizioni della presente legge hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1990."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legge:1987-12-29;534#art-13

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Art. 13 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative ed interventi di carattere assistenziale ed economico. — Testo vigente | Portale Normativo