Art. 10

In vigore dal 1 gen 1988
1. Sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1988 le disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell' della legge 3 gennaio 1978, n. 1, prorogate da ultimo con decreto-legge 27 settembre 1986, n. 588, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1986, n. 789, concernenti la semplificazione delle procedure in materia di localizzazione delle opere destinate a servizi pubblici degli enti locali.
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urn:nir:stato:decreto.legge:1987-12-29;534#art-10

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