Art. 5

In vigore dal 14 feb 1989
1. Il termine per il completamento dell'istanza per ottenere il rilascio del nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi, con la documentazione indicata al comma 3 dell' del decreto del Ministro dell'interno in data 8 marzo 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile 1985, recante le direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi, è prorogato al 31 dicembre 1989. 2. Entro lo stesso termine è consentita la presentazione dell'istanza, corredata dalla documentazione prevista dal decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 1 o la sua integrazione per procedere alla sanatoria di errori materiali od omissioni.

Note all'articolo

  • La L. 10 febbraio 1989 n. 48 ha disposto (con l'art. 22 comma 1) che "Le disposizioni della presente legge hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1989."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legge:1987-12-29;534#art-5

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