Art. 2

In vigore dal 14 feb 1989
1. È prorogato al 31 dicembre 1988 il termine del 31 dicembre 1987 previsto dal comma 1 dell' del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 1, convertito dalla legge 6 marzo 1987, n. 64, relativo alla prestazione del servizio antincendi da parte dell'amministrazione militare negli aeroporti di Firenze-Peretola, Grosseto, Roma-Urbe e Taranto e da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli aeroporti di Pescara e Villanova d'Albenga.

Note all'articolo

  • La L. 10 febbraio 1989, n. 48 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che il termine del 31 dicembre 1988 di cui al presente articolo e' prorogato al 31 dicembre 1989. La stessa L. ha inoltre disposto (con l'art. 22, comma 1) che "Le disposizioni della presente legge hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1989."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legge:1987-12-29;534#art-2

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