Art. 7

In vigore dal 1 gen 2008
1. In attesa del definitivo riordino del regime agevolato per la zona franca di Gorizia, istituito con legge 1 dicembre 1948, n. 1438, modificato con legge 27 dicembre 1975, n. 700, e prorogato con decreto-legge 30 dicembre 1986, n. 923, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 1987, n. 50, i termini da quest'ultima legge previsti sono prorogati fino all'entrata in vigore della predetta legge di riordino. 2. Il contingente contraddistinto dal n. 13 della tabella A allegata alla legge 27 dicembre 1975, n. 700, è incrementato del 70 per cento. 3. Per territorio limitrofo alla zona franca, di cui all'ultimo comma dell' della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, deve intendersi la residua parte del territorio della provincia di Gorizia. 4. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legge:1987-12-29;534#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo