Art. 11

In vigore dal 1 mar 1988
1. Sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1988 l'attività ed il funzionamento dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, di cui all' della legge 7 marzo 1981, n. 64, nonché i benefici di cui all'articolo 24 della medesima legge, prorogati da ultimo dal comma 4 dell' del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46. 2. Alla spesa derivante dall'attuazione del comma 1, valutata in lire 500 milioni per il 1988, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità iscritte sul capitolo 9051 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per lo stesso anno, che all'uopo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate agli appositi capitoli per le finalità di cui al comma 1. 3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 3-bis. - Le disposizioni dell' del decretolegge 28 luglio 1981, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, e quelle dell' della legge 13 agosto 1984, n. 462, debbono intendersi riferite anche ai manufatti comunque realizzati in adiacenza o a servizio dei ricoveri provvisori costruiti dallo Stato.

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