Art. 17

In vigore dal 1 gen 1988
1. Il termine del 31 dicembre 1987, concernente la sospensione dei termini di scadenza, previsto dall', comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, è prorogato al 31 dicembre 1988.
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