Art. 12

In vigore dal 19 gen 1988
1. I termini previsti dal quarto e sesto comma dell' della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti rispettivamente gli interventi assistiti dai contributi di cui al primo comma del medesimo per programmi da realizzarsi anche fuori dell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e simili, nonché gli interventi sulle aree comprese nei piani di zona, su quelle delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ovvero su quelle espropriate dai comuni ai sensi del sesto comma dell' della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sono prorogati, rispettivamente, al 31 dicembre 1989 ed al 1 gennaio 1990.

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urn:nir:stato:decreto.legge:1987-12-29;534#art-12

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