Art. 9

In vigore dal 1 gen 1988
1. Le disposizioni del titolo III del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1965, n. 431, e successive modificazioni ed integrazioni, prorogate da ultimo con il decreto-legge 27 settembre 1986, n. 588, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1986, n. 789, concernenti semplificazione ed acceleramento delle procedure per l'approvazione e la gestione dei lavori pubblici, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1988.
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Art. 9 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative ed interventi di carattere assistenziale ed economico. — Testo vigente | Portale Normativo