Art. 4
In vigore dal 14 feb 1989
1. Il termine di centottanta giorni per il rilascio del nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi, da parte dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, previsto dal quinto comma dell' della legge 7 dicembre 1984, n. 818, modificato dall'- bis del decreto-legge 21 giugno 1985, n. 288, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 407, decorre dal 1 gennaio 1990.
Note all'articolo
- La L. 10 febbraio 1989 n. 48 ha disposto (con l'art. 22 comma 1) che "Le disposizioni della presente legge hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1989."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legge:1987-12-29;534#art-4