Art. 3

In vigore dal 1 gen 1988
1. Fino al 29 febbraio 1988 i servizi di pronto soccorso sanitario aeroportuale, attualmente esistenti, continuano ad essere svolti, nelle forme e con le modalità finora praticate, da concessionari con oneri a proprio carico per gli aeroporti gestiti da enti o da società in regime di concessione totale e dall'Ente Ferrovie dello Stato per gli aeroporti a diretta gestione statale. 2. Per gli oneri da sostenere da parte dell'Ente Ferrovie dello Stato per la gestione dei predetti, servizi, è riconosciuto al medesimo Ente un rimborso forfettario complessivo di 400 milioni di lire. Alla relativa spesa si fa fronte a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 4305 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1988.
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urn:nir:stato:decreto.legge:1987-12-29;534#art-3

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