Art. 16

In vigore dal 1 gen 1988
1. Il termine previsto dal comma 4 dell' del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, è prorogato di trenta giorni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legge:1987-12-29;534#art-16

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo