Art. 16

Art. 16

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In vigore dal 1 gen 1988
1. Il termine previsto dal comma 4 dell' del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, è prorogato di trenta giorni.
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urn:nir:stato:decreto.legge:1987-12-29;534#art-16