Art. 19

In vigore dal 1 gen 1988
1. Il termine per la conclusione dei lavori della commissione di cui all' del decreto-legge 20 dicembre 1984, n. 859, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 20, incaricata di predisporre un progetto organico di riforma degli enti autonomi portuali e delle aziende portuali, nonché del riassetto delle relative gestioni ai sensi del medesimo e del comma 6 dell' del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26, è prorogato al 31 gennaio 1988. La spesa relativa graverà sul capitolo 1095 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'esercizio finanziario 1988.
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