Art. 5 bis

In vigore dal 14 feb 1989
1. È altresì prorogato al 31 dicembre 1988 il termine previsto dal secondo comma dell' del decreto del Ministro dell'interno 28 agosto 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 6 settembre 1984, relativo alle 'Modificazioni al decreto ministeriale 6 luglio 1983 concernente norme sul comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali da impiegarsi nella costruzione di teatri, cinematografi ed altri locali di spettacolo in generè, e successive modificazioni.

Note all'articolo

  • La L. 10 febbraio 1989, n. 48, ha disposto (con l'art. 5 comma 1) che il termine previsto dal presente articolo e' prorogato al 31 dicembre 1989; ha inoltre disposto (con l'art. 22 comma 1) che "Le disposizioni della presente legge hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1989."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legge:1987-12-29;534#art-5-bis

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