Art. 21 bis

In vigore dal 1 mar 1988
1. L'esenzione fiscale di cui agli articoli 34 e 68 della legge 21 luglio 1967, n. 613, e all'articolo 40, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è prorogata fino al 31 dicembre 1988, alle condizioni e con le modalità indicate nei citati articoli.
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