Art. 21
In vigore dal 1 gen 1988
1. Il primo comma dell' della legge 18 luglio 1984, n. 343, è sostituito dal seguente:
"È autorizzata la partecipazione italiana alle spese per lo svolgimento di riunioni e conferenze da attuarsi in sedi diverse nel quadro del processo per la sicurezza e la cooperazione europea".
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 970 milioni annue, si provvede a carico del capitolo 3184 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1987 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:1987-12-29;534#art-21