Art. 22
In vigore dal 1 gen 1988
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 dicembre 1987
COSSIGA
GORIA, Presidente del Consiglio dei Ministri
MANNINO, Ministro dei trasporti
FANFANI, Ministro dell'interno
GAVA, Ministro delle finanze
BATTAGLIA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
CARRARO, Ministro del turismo e dello spettacolo
DE ROSE, Ministro dei lavori pubblici
GASPARI, Ministro per il coordinamento della protezione civile
PRANDINI, Ministro della marina mercantile
ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri AMATO, Ministro del tesoro
COLOMBO, Ministro del bilancio e della programmazione economica
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1987
Atti di Governo, registro n. 70, foglio n. 36
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:1987-12-29;534#art-22