Art. 62
Cessioni parziali: tutela dei sistemi di negoziazione, compensazione e regolamento
In vigore dal 27 nov 2024
Cessioni parziali: tutela dei sistemi di negoziazione, compensazione e regolamento
1. Gli Stati membri provvedono a che l’applicazione di uno strumento di risoluzione, non incida sul funzionamento e sulle regole dei sistemi contemplati dalla direttiva 98/26/CE, laddove l’autorità di risoluzione:
a)
ceda a un altro soggetto una parte, ma non la totalità, delle attività, dei diritti o delle passività di un’impresa soggetta a risoluzione;
b)
eserciti i poteri accessori di cui all’ per cancellare o modificare le clausole di un contratto di cui l’impresa soggetta a risoluzione è parte o per sostituire un ricevente come parte.
2. La cessione, la cancellazione o la modifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo non possono:
a)
revocare un ordine di trasferimento in violazione dell’ della direttiva 98/26/CE;
b)
modificare o negare l’esecutività degli ordini di trasferimento e del netting di cui agli della direttiva 98/26/CE, l’uso di fondi, titoli o facilitazioni di credito di cui all’ di tale direttiva o la protezione dei titoli dati in garanzia di cui all’ di tale direttiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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