Art. 64

Decisione dell’autorità di risoluzione

In vigore dal 27 nov 2024
Decisione dell’autorità di risoluzione 1.   Quando riceve una comunicazione dall’autorità di vigilanza a norma dell’, paragrafo 3, o di propria iniziativa, l’autorità di risoluzione determina se le condizioni di cui all’, paragrafo 1, o all’, paragrafo 3, sono soddisfatte nel caso del soggetto di cui all’, paragrafo 1, lettere da a) a e), in questione. 2.   La decisione di avviare o meno un’azione di risoluzione nei confronti di un soggetto di cui all’, paragrafo 1, lettere da a) a e), contiene la motivazione di tale decisione. Qualora sia adottata una decisione di avviare un’azione di risoluzione, tale decisione contiene anche le seguenti informazioni: l’azione di risoluzione e, se del caso, la decisione di presentare una domanda di liquidazione, la nomina di un amministratore ovvero qualsiasi altra misura prevista dalla procedura ordinaria di insolvenza applicabile o altre misure di risoluzione, fatto salvo l’, paragrafo 7, a norma del diritto nazionale.
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