Art. 26
Principi generali sugli strumenti di risoluzione
In vigore dal 27 nov 2024
Principi generali sugli strumenti di risoluzione
1. Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione dispongano dei poteri necessari per applicare gli strumenti di risoluzione a un soggetto di cui all’, paragrafo 1, lettere da a) a e), che soddisfa le condizioni per la risoluzione di cui all’, paragrafo 1, o all’, paragrafo 3.
2. Qualora l’autorità di risoluzione decida di applicare uno strumento di risoluzione a un soggetto di cui all’, paragrafo 1, lettere da a) a e), e tale azione di risoluzione comporti che i creditori, in particolare i contraenti, subiscano le perdite o la ristrutturazione o la conversione dei loro crediti, l’autorità di risoluzione esercita il potere di svalutare o di convertire gli strumenti di capitale e le passività ammissibili conformemente all’ immediatamente prima o al momento dell’applicazione dello strumento di risoluzione.
Eventuali proventi generati dopo il recupero di spese ragionevoli sostenute regolarmente in relazione all’applicazione di strumenti di risoluzione o all’esercizio di poteri di risoluzione a seguito dell’applicazione di uno strumento di risoluzione a norma del paragrafo 5 compensano innanzitutto i contraenti del soggetto e gli altri creditori nella misura in cui i loro crediti siano stati svalutati senza essere interamente compensati.
La conversione delle passività ammissibili in strumenti di capitale può essere applicata ai crediti di assicurazione soltanto nei casi in cui l’autorità di risoluzione giustifichi che gli obiettivi della risoluzione non possono essere conseguiti mediante altri strumenti di risoluzione o che la conversione dei crediti di assicurazione porterebbe a una migliore protezione per i contraenti rispetto all’utilizzo di qualunque altro strumento di risoluzione e alla svalutazione dei loro crediti.
3. Gli strumenti di risoluzione sono i seguenti:
a)
lo strumento del solvent run-off;
b)
lo strumento per la vendita dell’attività d’impresa;
c)
lo strumento dell’impresa-ponte;
d)
lo strumento della separazione di attività e passività;
e)
lo strumento della svalutazione o conversione.
Le autorità di risoluzione possono applicare gli strumenti di risoluzione singolarmente o in qualsiasi combinazione, ad eccezione dello strumento della separazione di attività e passività, che è applicato solo in combinazione con un altro strumento di risoluzione.
4. Qualora siano utilizzati solo lo strumento per la vendita dell’attività d’impresa e lo strumento dell’impresa-ponte, e qualora tali strumenti siano utilizzati per cedere solo una parte delle attività, dei diritti o delle passività dell’impresa soggetta a risoluzione, l’impresa di assicurazione o di riassicurazione residua o un’entità residua di cui all’, paragrafo 1, lettere da b) a e), da cui sono state cedute le attività, i diritti o le passività, è liquidato con procedura ordinaria di insolvenza. Tale liquidazione avviene in tempi ragionevoli, tenuto conto dell’eventuale necessità che tale impresa di assicurazione o di riassicurazione residua o un’entità residua di cui all’, paragrafo 1, lettere da b) a e), fornisca servizi o assistenza a norma dell’ per consentire al ricevente di svolgere le attività o i servizi acquisiti in virtù di tale cessione, e di altri eventuali motivi per cui la continuazione dell’ impresa di assicurazione o di riassicurazione residua o di un’entità residua di cui all’, paragrafo 1, lettere da b) a e), si renda necessaria per conseguire gli obiettivi della risoluzione o conformarsi ai principi di cui all’.
5. L’autorità di risoluzione e qualsiasi meccanismo di finanziamento a norma dell’ o l’autorità di risoluzione per conto di qualsiasi meccanismo di finanziamento può recuperare le spese ragionevoli sostenute regolarmente in relazione all’applicazione di strumenti di risoluzione o all’esercizio di poteri di risoluzione secondo una o più delle modalità seguenti:
a)
detraendole da eventuali corrispettivi pagati da un ricevente all’impresa soggetta a risoluzione o, a seconda dei casi, ai proprietari di azioni o altri titoli di proprietà;
b)
recuperandole dall’impresa soggetta a risoluzione come creditore privilegiato;
c)
detraendole da eventuali proventi derivanti dalla cessazione delle attività dell’impresa-ponte, della società veicolo per la gestione di attività e passività o dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione in stato di solvent run-off, come creditore privilegiato.
6. Gli Stati membri assicurano che le norme del diritto fallimentare nazionale relative all’annullamento o all’inopponibilità degli atti giuridici pregiudizievoli per i creditori non si applichino alle cessioni di attività, diritti o passività da un’impresa soggetta a risoluzione a un altro soggetto disposte in virtù dell’applicazione di uno strumento di risoluzione o dell’esercizio di un potere di risoluzione.
7. Gli Stati membri possono conferire alle autorità di risoluzione ulteriori strumenti e poteri esercitabili quando un soggetto di cui all’, paragrafo 1, lettere da a) a e), soddisfa le condizioni per la risoluzione di cui all’, paragrafo 1, o all’, paragrafo 3, purché:
a)
ove applicati a un gruppo transfrontaliero, tali strumenti e poteri non siano di ostacolo ad un’efficace risoluzione di gruppo; e
b)
tali strumenti e poteri siano coerenti con gli obiettivi della risoluzione e con i principi generali che disciplinano la risoluzione di cui all’.
8. Gli Stati membri provvedono a che, nella misura in cui uno qualsiasi degli strumenti di risoluzione non sia applicabile a un soggetto che rientra nell’ambito di applicazione dell’, paragrafo 1, a causa della sua forma giuridica specifica di impresa mutua o società cooperativa, le autorità di risoluzione abbiano i poteri necessari per applicare strumenti il più possibile simili a quelli elencati al paragrafo 3 del presente articolo, anche riguardo ai loro effetti.
Storico versioni
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