Art. 66
Riservatezza
In vigore dal 27 nov 2024
Riservatezza
1. Gli Stati membri assicurano che l’obbligo del segreto professionale sia vincolante per le persone, le autorità e gli organismi seguenti e che nessuna informazione riservata sia divulgata da alcuno di essi:
a)
autorità di risoluzione;
b)
autorità di vigilanza ed EIOPA;
c)
ministeri competenti;
d)
amministratori speciali nominati a norma dell’ della presente direttiva;
e)
potenziali acquirenti contattati dalle autorità di vigilanza o sollecitati dalle autorità di risoluzione, a prescindere dal fatto che il contatto o la sollecitazione sia avvenuto in preparazione dell’attivazione dello strumento per la vendita dell’attività d’impresa e indipendentemente dal fatto che la sollecitazione abbia effettivamente condotto a un’acquisizione;
f)
revisori dei conti, contabili, consulenti legali e professionali, valutatori e altri esperti che hanno ricevuto, direttamente o indirettamente, un incarico dalle autorità di risoluzione, dalle autorità di vigilanza, dai ministeri competenti o dai potenziali acquirenti di cui alla lettera e);
g)
organismi di gestione dei sistemi di garanzia delle assicurazioni;
h)
organo responsabile dei meccanismi di finanziamento;
i)
banche centrali e altre autorità che intervengono nella procedura di risoluzione;
j)
impresa-ponte o società veicolo per la gestione di attività e passività;
k)
qualsiasi altro soggetto che presta o ha prestato servizi, in maniera diretta o indiretta, su base permanente od occasionale, a soggetti di cui alle lettere da a) a j);
l)
alta dirigenza, membri dell’organo amministrativo, direttivo o di vigilanza e dipendenti degli organismi o dei soggetti di cui alle lettere da a) a j) prima, durante o dopo la loro nomina.
m)
autorità di risoluzione pertinente designata a norma dell’ della direttiva 2014/59/UE e autorità competente ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013.
2. Fatta salva la valenza generale degli obblighi di cui al paragrafo 1, gli Stati membri assicurano che alle persone ivi citate sia fatto divieto di comunicare a qualsiasi persona o autorità le informazioni riservate ricevute nel corso delle loro attività professionali o provenienti da un’autorità di vigilanza o da un’autorità di risoluzione in relazione alle sue funzioni, eccezion fatta per le situazioni seguenti:
a)
la comunicazione avviene nell’esercizio delle loro funzioni a norma della presente direttiva;
b)
la comunicazione è effettuata in forma sommaria o aggregata in modo tale che i singoli soggetti di cui all’, paragrafo 1, lettere da a) a e), non possano essere identificati;
c)
la comunicazione è effettuata previo l’espresso consenso dell’autorità o del soggetto di cui all’, paragrafo 1, lettere da a) a e), che ha fornito le informazioni.
Gli Stati membri provvedono a che le persone di cui al paragrafo 1 valutino i possibili effetti della comunicazione sull’interesse pubblico per quanto riguarda la politica finanziaria, monetaria o economica, sugli interessi commerciali delle persone fisiche e giuridiche, sulla finalità delle ispezioni, sulle indagini e gli audit.
La procedura di valutazione degli effetti di cui al secondo comma comprende una specifica valutazione degli effetti di un’eventuale comunicazione dei contenuti e dei dettagli relativi ai piani preventivi di risanamento e ai piani di risoluzione di cui agli e all’esito di eventuali valutazioni effettuate a norma degli .
Gli Stati membri assicurano che le persone e i soggetti di cui al paragrafo 1 sono civilmente responsabili in caso di violazione del presente articolo.
3. Gli Stati membri provvedono a che le persone di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c), g), i) e j), dispongano di regole interne per garantire il rispetto degli obblighi di riservatezza di cui ai paragrafi 1 e 2, comprese regole volte a garantire la segretezza delle informazioni tra le persone direttamente coinvolte nel processo di risoluzione.
4. I paragrafi da 1 a 3 del presente articolo non impediscono:
a)
ai dipendenti e agli esperti degli organismi o dei soggetti di cui al paragrafo 1, lettere da a) a i), di condividere informazioni tra loro in seno a ciascun organismo o soggetto;
b)
alle autorità di risoluzione e alle autorità di vigilanza, compresi i loro dipendenti ed esperti, di condividere, ai fini della pianificazione o attuazione di un’azione di risoluzione, informazioni tra loro e con altre autorità di risoluzione dell’Unione, altre autorità di vigilanza dell’Unione, ministeri competenti, banche centrali, sistemi di garanzia delle assicurazioni, autorità competenti per la procedura ordinaria di insolvenza, autorità competenti per il mantenimento della stabilità del sistema finanziario negli Stati membri tramite norme macroprudenziali, persone incaricate di effettuare revisioni contabili legali, l’EIOPA o, fatto salvo l’, autorità di paesi terzi che svolgono funzioni equivalenti a quelle svolte dalle autorità di risoluzione, oppure, nel rispetto di obblighi rigorosi di riservatezza, con un potenziale acquirente;
c)
lo scambio di informazioni tra le autorità di risoluzione e le autorità fiscali dello stesso Stato membro, nella misura in cui tale scambio è consentito dal diritto nazionale. Se provengono da un altro Stato membro, le informazioni sono scambiate solo con l’esplicito accordo dell’autorità da cui provengono.
5. Gli Stati membri possono autorizzare lo scambio di informazioni con uno dei seguenti soggetti:
a)
fermi restando obblighi rigorosi di riservatezza, con qualunque altra persona, se necessario ai fini della pianificazione o attuazione di un’azione di risoluzione;
b)
commissioni parlamentari di inchiesta dello Stato membro, corti dei conti dello Stato membro e altri organismi di indagine dello Stato membro, alle opportune condizioni;
c)
autorità nazionali responsabili per la vigilanza dei sistemi di pagamento, autorità responsabili per le procedure ordinarie di insolvenza, autorità investite della funzione pubblica di vigilanza su altri soggetti del settore finanziario, autorità responsabili per la vigilanza dei mercati finanziari, degli enti creditizi e delle imprese di investimento e ispettori che agiscono per loro conto, autorità degli Stati membri responsabili per il mantenimento della stabilità del sistema finanziario negli Stati membri tramite norme macroprudenziali, autorità responsabili per la protezione della stabilità del sistema finanziario, e persone responsabili per l’esecuzione di revisioni legali.
6. I paragrafi da 1 a 5 lasciano impregiudicato il diritto nazionale in materia di comunicazione di informazioni ai fini dei procedimenti giudiziari in cause penali o civili.
7. Entro il 29 gennaio 2027 l’EIOPA emana orientamenti in conformità dell’ del regolamento (UE) n. 1094/2010 per precisare le modalità con cui le informazioni dovrebbero essere fornite in forma sommaria o aggregata ai fini del paragrafo 2, lettera b), del presente articolo.
Storico versioni
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