Art. 20

Condizioni per la risoluzione di imprese madri e società di partecipazione madri

In vigore dal 27 nov 2024
Condizioni per la risoluzione di imprese madri e società di partecipazione madri 1.   Gli Stati membri assicurano che le autorità di risoluzione possano avviare un’azione di risoluzione in relazione a un soggetto di cui all’, paragrafo 1, lettere da b) a e), se il soggetto soddisfa le condizioni stabilite dall’, paragrafo 1, mutatis mutandis. 2.   Se le imprese di assicurazione o di riassicurazione figlie di una società di partecipazione assicurativa mista sono detenute direttamente o indirettamente da una società di partecipazione assicurativa intermedia, gli Stati membri provvedono a che le azioni di risoluzione ai fini della risoluzione del gruppo siano avviate in relazione alla società di partecipazione assicurativa intermedia e non in relazione alla società di partecipazione assicurativa mista. 3.   Fatto salvo il paragrafo 2, le autorità di risoluzione possono avviare un’azione di risoluzione in relazione a uno dei soggetti di cui all’, paragrafo 1, lettere da c) a e), anche se tali soggetti non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, se si applicano tutte le seguenti condizioni: a) una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione figlie soddisfano le condizioni di cui all’, paragrafo 1; b) le attività e le passività delle imprese di assicurazione o di riassicurazione figlie sono tali che il loro dissesto minaccia un’altra impresa di assicurazione o di riassicurazione del gruppo o il gruppo nel suo complesso, o la legislazione in materia di insolvenza dello Stato membro impone che i gruppi siano trattati come un tutt’uno; c) l’azione di risoluzione in relazione ai soggetti di cui all’, paragrafo 1, lettere da c) a e), è necessaria per la risoluzione delle imprese di assicurazione o di riassicurazione figlie o per la risoluzione del gruppo nel suo complesso.
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