Art. 22
Principi generali che disciplinano la risoluzione
In vigore dal 27 nov 2024
Principi generali che disciplinano la risoluzione
1. Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione, quando applicano gli strumenti di risoluzione ed esercitano i poteri di risoluzione, adottino tutte le misure opportune per garantire che l’azione di risoluzione sia avviata conformemente ai seguenti principi:
a)
gli azionisti dell’impresa soggetta a risoluzione sostengono per primi le perdite;
b)
i creditori dell’impresa soggetta a risoluzione sostengono le perdite dopo gli azionisti, secondo l’ordine di priorità dei loro crediti con procedura ordinaria di insolvenza, salvo espresse disposizioni contrarie a norma della presente direttiva;
c)
l’organo amministrativo, direttivo o di vigilanza e l’alta dirigenza dell’impresa soggetta a risoluzione sono sostituiti, salvo i casi in cui il mantenimento della totalità o di parte di tale organo o dell’alta dirigenza sia considerato necessario per il conseguimento degli obiettivi della risoluzione;
d)
l’organo amministrativo, direttivo o di vigilanza e l’alta dirigenza dell’impresa soggetta a risoluzione forniscono tutta l’assistenza necessaria per il conseguimento degli obiettivi della risoluzione;
e)
le persone fisiche e giuridiche sono tenute a rispondere a norma del diritto civile o penale delle loro responsabilità per il dissesto dell’impresa soggetta a risoluzione;
f)
salvo disposizione contraria nella presente direttiva, i creditori di una stessa classe ricevono pari trattamento;
g)
nessun azionista o creditore sostiene perdite più ingenti di quelle che avrebbe sostenuto se l’impresa di assicurazione o di riassicurazione fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza conformemente alle salvaguardie di cui agli articoli da 55 a 57;
h)
l’azione di risoluzione è adottata conformemente alle salvaguardie di cui alla presente direttiva.
2. Se l’impresa di assicurazione o di riassicurazione fa parte di un gruppo, le autorità di risoluzione applicano gli strumenti di risoluzione ed esercitano i poteri di risoluzione in modo da ridurre al minimo, in particolare nei paesi in cui il gruppo opera:
a)
l’impatto su altri soggetti del gruppo e sul gruppo nel suo complesso;
b)
gli effetti negativi sui contraenti, sull’economia reale e sulla stabilità finanziaria nell’Unione e negli Stati membri.
3. Nell’applicare gli strumenti di risoluzione ed esercitare i poteri di risoluzione, gli Stati membri provvedono a che essi siano conformi alla disciplina degli aiuti di Stato dell’Unione.
4. Qualora siano applicati gli strumenti di risoluzione, il soggetto al quale tali strumenti sono applicati è considerato oggetto di una procedura fallimentare o di una procedura di insolvenza analoga ai fini dell’, paragrafo 1, della direttiva 2001/23/CE del Consiglio (19).
5. Nell’applicare gli strumenti di risoluzione ed esercitare i poteri di risoluzione, le autorità di risoluzione informano e consultano i rappresentanti dei dipendenti dell’impresa interessata, ove applicabile.
6. Le autorità di risoluzione applicano gli strumenti di risoluzione ed esercitano poteri di risoluzione fatte salve le disposizioni sulla rappresentanza dei dipendenti negli organi direttivi ai sensi del diritto nazionale o in base alle prassi vigenti.
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