Art. 18

Obiettivi della risoluzione

In vigore dal 27 nov 2024
Obiettivi della risoluzione 1.   Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione, nell’applicare gli strumenti di risoluzione ed esercitare i poteri di risoluzione, tengano conto degli obiettivi della risoluzione di cui al paragrafo 2 e scelgano gli strumenti e i poteri più adatti a conseguire gli obiettivi pertinenti nelle circostanze del caso. 2.   Gli obiettivi della risoluzione sono: a) tutelare gli interessi collettivi dei contraenti, dei beneficiari e di coloro che vantano crediti di assicurazione; b) preservare la stabilità finanziaria, in particolare attraverso la prevenzione del contagio e il mantenimento della disciplina di mercato; c) garantire la continuità delle funzioni essenziali; d) salvaguardare le finanze pubbliche riducendo al minimo il ricorso al sostegno finanziario pubblico straordinario. Nel perseguire l’obiettivo della risoluzione di cui al primo comma, lettera c), le autorità di risoluzione scelgono gli approcci che, in relazione alle funzioni essenziali, meglio preservano la continuità della copertura assicurativa per i contraenti. Nel perseguire l’obiettivo della risoluzione di cui al primo comma, lettera d), le autorità di risoluzione danno la priorità, quanto più possibile, all’uso di fonti di finanziamento diverse dal bilancio degli Stati membri, compresi i meccanismi di finanziamento di cui all’ e i sistemi di garanzia delle assicurazioni, ove disponibili a tal fine ai sensi del diritto applicabile. Gli Stati membri provvedono a che, nel perseguire gli obiettivi della risoluzione, le autorità di risoluzione cerchino di ridurre al minimo il costo della risoluzione e di evitare la distruzione di valore, a meno che ciò sia necessario per conseguire tali obiettivi. 3.   Gli obiettivi della risoluzione rivestono pari importanza e gli Stati membri provvedono affinché le autorità di risoluzione li ponderino opportunamente a seconda della natura e delle circostanze di ciascun caso.
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