Art. 16
Potere di affrontare o rimuovere impedimenti alla possibilità di risoluzione: regime di gruppo
In vigore dal 27 nov 2024
Potere di affrontare o rimuovere impedimenti alla possibilità di risoluzione: regime di gruppo
1. L’autorità di risoluzione a livello di gruppo, insieme alle autorità di risoluzione delle imprese figlie e previa consultazione del collegio delle autorità di vigilanza stabilito a norma dell’articolo 248 della direttiva 2009/138/CE, prende in considerazione la valutazione di cui all’ nell’ambito del collegio di risoluzione e fa quanto ragionevolmente possibile per giungere a una decisione congiunta di cui all’ sull’applicazione delle misure individuate conformemente all’, paragrafo 4, in relazione a tutti i soggetti del gruppo interessati.
2. L’autorità di risoluzione a livello di gruppo, in collaborazione con l’autorità di vigilanza di gruppo e con l’EIOPA conformemente all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1094/2010, prepara una relazione e la trasmette all’impresa capogruppo e alle autorità di risoluzione delle imprese figlie, che la trasmettono alle imprese figlie che rientrano nel loro mandato. La relazione è elaborata previa consultazione delle autorità di vigilanza e analizza gli impedimenti rilevanti all’effettiva applicazione degli strumenti di risoluzione e all’effettivo esercizio dei poteri di risoluzione in relazione al gruppo. La relazione raccomanda le misure proporzionate e mirate che, secondo l’autorità di risoluzione a livello di gruppo, sono necessarie o appropriate per rimuovere tali impedimenti, tenendo conto dell’impatto di tali misure sul modello di business del gruppo.
3. Entro quattro mesi dalla data di ricevimento della relazione, l’impresa capogruppo può presentare osservazioni e proporre all’autorità di risoluzione a livello di gruppo misure alternative per affrontare o rimuovere gli impedimenti individuati nella relazione.
L’autorità di risoluzione a livello di gruppo, previa consultazione dell’autorità di vigilanza del gruppo, valuta se tali misure affrontano con efficacia o rimuovono gli impedimenti rilevanti.
4. L’autorità di risoluzione a livello di gruppo comunica qualsiasi misura proposta dall’impresa capogruppo alle autorità che sono membri del collegio di risoluzione o vi partecipano. L’autorità di risoluzione a livello di gruppo e le autorità di risoluzione delle imprese figlie si adoperano al massimo, previa consultazione delle autorità di vigilanza, per giungere a una decisione congiunta di cui all’ in seno al collegio di risoluzione per quanto concerne l’individuazione degli impedimenti rilevanti e, se necessario, la valutazione delle misure proposte dall’impresa capogruppo e le misure richieste dalle autorità al fine di affrontare o rimuovere gli impedimenti. A tal fine tengono conto dell’impatto potenziale delle misure in tutti gli Stati membri in cui opera il gruppo.
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