Art. 14
Valutazione della possibilità di risoluzione per i gruppi
In vigore dal 27 nov 2024
Valutazione della possibilità di risoluzione per i gruppi
1. Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione a livello di gruppo, insieme alle autorità di risoluzione delle imprese figlie e previa consultazione dell’autorità di vigilanza del gruppo e delle autorità di vigilanza delle imprese figlie, valutino in che misura sia possibile la risoluzione di gruppi senza presupporre un sostegno finanziario pubblico straordinario oltre, ove possibile e applicabile, al ricorso a sistemi di garanzia delle assicurazioni o a meccanismi di finanziamento.
2. La risoluzione di un gruppo s’intende possibile quando è fattibile e credibile per le autorità di risoluzione liquidare i soggetti del gruppo con procedura ordinaria di insolvenza, oppure sottoporre il gruppo a risoluzione applicando gli strumenti di risoluzione ai soggetti del gruppo ed esercitando nei loro confronti i poteri di risoluzione, quando questi possono essere facilmente separati in modo tempestivo, oppure ricorrendo a qualsiasi altro mezzo previsto dal diritto nazionale.
I collegi di risoluzione di cui all’ tengono conto della valutazione della possibilità di risoluzione di gruppo nell’esercizio delle loro funzioni.
3. Se un’autorità di risoluzione conclude che l’azione di risoluzione può essere necessaria nell’interesse pubblico in quanto la liquidazione con procedura ordinaria di insolvenza non consentirebbe di conseguire gli obiettivi della risoluzione nella stessa misura, procede alle seguenti fasi consecutive:
a)
seleziona azioni di risoluzione prescelte adeguate per conseguire gli obiettivi della risoluzione, tenuto conto della struttura e del modello di business del gruppo;
b)
valuta se sia possibile applicare efficacemente l’azione di risoluzione selezionata in un lasso di tempo adeguato e individua potenziali impedimenti alla sua attuazione;
c)
valuta la credibilità dell’azione di risoluzione selezionata, tenendo conto del probabile impatto della risoluzione sui sistemi finanziari o sulle economie reali degli Stati membri o dell’Unione nonché della tutela degli interessi collettivi dei contraenti, dei beneficiari e di coloro che vantano crediti di assicurazione, al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali svolte dal gruppo.
4. Le autorità di risoluzione a livello di gruppo effettuano la valutazione della possibilità di risoluzione di gruppo contestualmente e ai fini della predisposizione e dell’aggiornamento del piano di risoluzione di gruppo in conformità dell’. La valutazione è effettuata nell’ambito del processo decisionale stabilito all’. Nell’effettuare la valutazione di cui al paragrafo 1, le autorità di risoluzione a livello di gruppo esaminano, come minimo, le misure per la valutazione della possibilità di risoluzione specificati nell’allegato.
5. Ai fini della valutazione della possibilità di risoluzione, l’autorità di risoluzione a livello di gruppo può chiedere ai soggetti del gruppo di fornire tutte le informazioni necessarie.
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