Art. 10

Piani di risoluzione di gruppo

In vigore dal 27 nov 2024
Piani di risoluzione di gruppo 1.   Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione a livello di gruppo abbiano il potere di predisporre piani di risoluzione di gruppo per i gruppi soggetti a un piano di risoluzione sulla base delle condizioni di cui all’, paragrafo 2. 2.   Il piano di risoluzione di gruppo: a) espone le azioni di risoluzione da avviare in relazione a ciascun soggetto qualora siano necessarie misure per garantire la continuità delle funzioni essenziali; b) esamina in che misura gli strumenti di risoluzione potrebbero essere applicati e i poteri di risoluzione potrebbero essere esercitati in maniera coordinata e individua i potenziali impedimenti a una risoluzione coordinata; c) nel caso di un gruppo che comprende soggetti costituiti in paesi terzi, definisce modalità opportune per la cooperazione e il coordinamento con le autorità pertinenti di tali paesi terzi e le implicazioni della risoluzione nell’Unione; d) indica le misure, tra cui la separazione giuridica ed economica di particolari funzioni o linee di business, necessarie per agevolare la risoluzione del gruppo tenuto conto delle interdipendenze intra-gruppo; e) individua le fonti di finanziamento disponibili per finanziare le azioni di risoluzione a livello di gruppo e, qualora fosse richiesto il ricorso a sistemi di garanzia delle assicurazioni o a qualsiasi meccanismo di finanziamento, stabilisce i principi per la ripartizione delle responsabilità di tale finanziamento tra fonti di finanziamento in diversi Stati membri, senza presupporre un sostegno finanziario pubblico straordinario. f) contiene gli elementi di cui all’, paragrafo 6. 3.   L’autorità di risoluzione a livello di gruppo trasmette i piani di risoluzione di gruppo e ogni eventuale modifica degli stessi alle autorità di vigilanza interessate e, se il gruppo è o fa parte di un conglomerato finanziario, alla pertinente autorità di risoluzione designata a norma dell’ della direttiva 2014/59/UE e all’autorità competente di cui all’, paragrafo 1, punto (40), del regolamento (UE) n. 575/2013. 4.   Le autorità di risoluzione possono elaborare piani di risoluzione per le imprese di assicurazione o di riassicurazione figlie o per i soggetti di cui all’, paragrafo 1, lettere c) e d), nel caso in cui non esista un piano di risoluzione di gruppo. 5.   Nell’elaborare i piani di risoluzione, le autorità di risoluzione delle imprese figlie dell’Unione possono tenere conto della strategia di risoluzione perseguita dalle autorità del paese terzo interessate per i gruppi di cui tali autorità di risoluzione sono responsabili. Se ritiene che tale strategia di risoluzione sia credibile e fattibile, l’autorità di risoluzione può, nel suo piano di risoluzione, rispecchiare adeguatamente tale strategia di risoluzione e le sue possibili conseguenze per l’impresa figlia dell’Unione interessata. Ciò non mette a rischio il conseguimento degli obiettivi di risoluzione di cui all’. 6.   L’EIOPA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che precisano i contenuti dei piani di risoluzione di gruppo, tenendo conto della diversità dei modelli di business dei gruppi nel mercato interno. L’EIOPA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 29 luglio 2026. Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.
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