Art. 13
Valutazione della possibilità di risoluzione
In vigore dal 27 nov 2024
Valutazione della possibilità di risoluzione
1. Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione, previa consultazione dell’autorità di vigilanza, valutino in che misura sia possibile la risoluzione di imprese di assicurazione o di riassicurazione che non fanno parte di un gruppo senza presupporre un sostegno finanziario pubblico straordinario oltre, ove possibile e applicabile, al ricorso a sistemi di garanzia delle assicurazioni o a meccanismi di finanziamento.
La risoluzione di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione s’intende possibile quando è fattibile e credibile che l’impresa sia liquidata con procedura ordinaria di insolvenza o che l’autorità di risoluzione la sottoponga a risoluzione applicando gli strumenti di risoluzione ed esercitando i poteri di risoluzione.
2. Se un’autorità di risoluzione conclude che l’azione di risoluzione può essere necessaria nell’interesse pubblico in quanto la liquidazione con procedura ordinaria di insolvenza non consentirebbe di conseguire gli obiettivi della risoluzione nella stessa misura, procede alle seguenti fasi consecutive:
a)
seleziona un’azione di risoluzione prescelta adeguata per conseguire gli obiettivi della risoluzione, tenuto conto della struttura e del modello di business dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione;
b)
valuta se sia possibile applicare efficacemente l’azione di risoluzione selezionata in un lasso di tempo adeguato e individua potenziali impedimenti alla sua attuazione;
c)
valuta la credibilità dell’azione di risoluzione selezionata, tenendo conto del probabile impatto della risoluzione sui sistemi finanziari o sulle economie reali degli Stati membri o dell’Unione nonché della tutela degli interessi collettivi dei contraenti, dei beneficiari e di coloro che vantano crediti di assicurazione, al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali svolte dall’impresa di assicurazione o di riassicurazione.
3. Le autorità di risoluzione effettuano la valutazione della possibilità di risoluzione di cui al paragrafo 1 contestualmente e ai fini della predisposizione e dell’aggiornamento del piano di risoluzione in conformità dell’. Nell’effettuare la valutazione di cui al paragrafo 1, le autorità di risoluzione esaminano, come minimo, le misure per la valutazione della possibilità di risoluzione specificate nell’allegato.
4. Ai fini della valutazione della possibilità di risoluzione, le autorità di risoluzione possono chiedere alle imprese di assicurazione o di riassicurazione di fornire tutte le informazioni necessarie.
5. Entro il 29 gennaio 2027 l’EIOPA emana orientamenti conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1094/2010 per specificare ulteriormente gli aspetti e i criteri per la valutazione della possibilità di risoluzione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione o dei relativi gruppi di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all’ della presente direttiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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