Art. 12
Informazioni per i piani di risoluzione e cooperazione dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione
In vigore dal 27 nov 2024
Informazioni per i piani di risoluzione e cooperazione dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione
1. Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione abbiano il potere di imporre alle imprese di assicurazione e di riassicurazione o all’impresa capogruppo, a seconda dei casi:
a)
di assicurare la necessaria cooperazione ai fini della predisposizione dei piani di risoluzione o dei piani di risoluzione di gruppo;
b)
di trasmettere loro, direttamente o per il tramite dell’autorità di vigilanza, tutte le informazioni necessarie per la predisposizione e l’attuazione dei piani di risoluzione o dei piani di risoluzione di gruppo.
2. Le autorità di vigilanza degli Stati membri interessati cooperano con le autorità di risoluzione per verificare se alcune o tutte le informazioni di cui al paragrafo 1 siano già disponibili e le trasmettono alle autorità di risoluzione. Le autorità di risoluzione ottengono tutte le informazioni disponibili dalle autorità di vigilanza prima di richiedere informazioni alle imprese di assicurazione e di riassicurazione.
3. L’EIOPA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per precisare le procedure e una serie minima di moduli e modelli standard per la presentazione delle informazioni di cui al presente articolo e per precisare il contenuto di tali informazioni.
L’EIOPA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 29 luglio 2026.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1094/2010.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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