Art. 15

Potere di affrontare o rimuovere impedimenti alla possibilità di risoluzione

In vigore dal 27 nov 2024
Potere di affrontare o rimuovere impedimenti alla possibilità di risoluzione 1.   Gli Stati membri garantiscono che, qualora dalla valutazione effettuata a norma dell’ o 14 emergano rilevanti impedimenti alla possibilità di risoluzione di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione, l’autorità di risoluzione ne dia notifica per iscritto a tale impresa di assicurazione o di riassicurazione e all’autorità di vigilanza interessata. 2.   L’obbligo per le autorità di risoluzione di predisporre piani di risoluzione e per le pertinenti autorità di risoluzione di giungere ad una decisione congiunta a norma dell’ sui piani di risoluzione di gruppo, di cui rispettivamente all’, paragrafo 1, e all’, paragrafo 4, è sospeso dopo la notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo, fin quando le misure per la rimozione effettiva dei rilevanti impedimenti alla possibilità di risoluzione siano state accettate dall’autorità di risoluzione a norma del paragrafo 3 del presente articolo, o decise a norma del paragrafo 4 del presente articolo. 3.   Entro quattro mesi dalla data di ricevimento di una notifica in conformità del paragrafo 1, l’impresa di assicurazione o di riassicurazione propone all’autorità di risoluzione possibili misure volte ad affrontare o rimuovere i rilevanti impedimenti individuati nella notifica. Il calendario per l’attuazione delle misure proposte dall’impresa tiene conto dei motivi dei rilevanti impedimenti. L’autorità di risoluzione, previa consultazione dell’autorità di vigilanza, valuta se tali misure affrontano con efficacia o rimuovono i rilevanti impedimenti. 4.   Le autorità di risoluzione che reputano che le misure proposte da un’impresa di assicurazione o di riassicurazione a norma del paragrafo 3 non siano idonee per ridurre o rimuovere l’impedimento in questione impongono all’impresa di assicurazione o di riassicurazione, direttamente o indirettamente per il tramite dell’autorità di vigilanza, di adottare una delle misure alternative di cui al paragrafo 5 e notificano dette misure per iscritto a tale impresa, che propone un piano per conformarsi a tali obblighi entro un mese dal ricevimento della notifica. Nell’individuare misure alternative, le autorità di risoluzione rendono conto dei motivi per cui le misure proposte dall’impresa di assicurazione o di riassicurazione non sarebbero idonee a rimuovere gli impedimenti alla possibilità di risoluzione e dimostrano perché le misure alternative proposte rispondono al principio di proporzionalità. Le autorità di risoluzione tengono conto dell’effetto delle misure sull’attività dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione, sulla sua stabilità e sulla sua capacità di contribuire all’economia. 5.   Ai fini del paragrafo 4 le autorità di risoluzione hanno il potere di adottare almeno una delle seguenti misure alternative: a) imporre all’impresa di assicurazione o di riassicurazione di rivedere eventuali accordi di finanziamento intra-gruppo o riconsiderarne l’assenza oppure di elaborare contratti di servizio, intra-gruppo o con terzi; b) imporre all’impresa di assicurazione o di riassicurazione di limitare le esposizioni massime, singole e aggregate; c) imporre obblighi aggiuntivi di informativa specifici o periodici che siano pertinenti ai fini della risoluzione; d) imporre all’impresa di assicurazione o di riassicurazione di dismettere attività specifiche o di ristrutturare passività; e) imporre all’impresa di assicurazione o di riassicurazione di limitare o cessare determinate attività esistenti o proposte; f) limitare o impedire lo sviluppo di linee di business o la vendita di prodotti, sia nuovi che esistenti; g) imporre all’impresa di assicurazione o di riassicurazione di modificare la strategia di riassicurazione; h) imporre modifiche alle strutture giuridiche o operative dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione o di un soggetto del gruppo direttamente o indirettamente sotto il suo controllo, in modo da ridurne la complessità, affinché le funzioni essenziali possano essere separate da altre funzioni, sul piano giuridico e operativo, applicando gli strumenti di risoluzione; i) imporre all’impresa di assicurazione o di riassicurazione o a un’impresa madre di costituire una società di partecipazione assicurativa madre in uno Stato membro oppure una società di partecipazione assicurativa madre nell’Unione; j) se l’impresa di assicurazione o di riassicurazione è un’impresa figlia di una società di partecipazione assicurativa mista, imporre alla società di partecipazione assicurativa mista di costituire una società di partecipazione assicurativa distinta per controllare l’impresa di assicurazione o di riassicurazione, ove ciò sia necessario per agevolare la risoluzione dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione ed evitare che l’applicazione degli strumenti di risoluzione e l’esercizio dei poteri di risoluzione abbiano effetti negativi sulla parte non finanziaria del gruppo. 6.   Prima di individuare le misure alternative di cui al paragrafo 5, l’autorità di risoluzione, previa consultazione dell’autorità di vigilanza, prende debitamente in considerazione il potenziale effetto di tali misure sulla solidità e sulla stabilità dell’attività corrente di tale particolare impresa di assicurazione o di riassicurazione e sul mercato interno. 7.   Una notifica o una decisione ai sensi del paragrafo 1 o 4: a) contiene le motivazioni della valutazione o determinazione in questione; b) può essere impugnata. Inoltre, una decisione ai sensi del paragrafo 4 indica in che modo essa soddisfa il requisito dell’applicazione proporzionale di cui al paragrafo 4, secondo comma. 8.   Entro il 29 luglio 2027 l’EIOPA emana orientamenti a norma dell’ del regolamento (UE) n. 1094/2010 per precisare le misure previste al paragrafo 5 del presente articolo e, per ciascuna di esse, le circostanze in cui è possibile l’applicazione.
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