Art. 17
Decisioni congiunte
In vigore dal 27 nov 2024
Decisioni congiunte
1. Le autorità di vigilanza di gruppo, le autorità di vigilanza, le autorità di risoluzione a livello di gruppo e le autorità di risoluzione si adoperano per giungere alle decisioni congiunte di cui all’, paragrafo 2, all’, paragrafo 4, e all’, paragrafo 4, a seconda dei casi, entro quattro mesi:
a)
dalla data della trasmissione, da parte dell’autorità di vigilanza di gruppo, del piano preventivo di risanamento di gruppo conformemente all’, paragrafo 6;
b)
dalla data della trasmissione, da parte dell’autorità di risoluzione a livello di gruppo, delle informazioni di cui all’, paragrafo 1, secondo comma;
c)
dalla data della trasmissione di eventuali osservazioni o della proposta di eventuali misure alternative da parte dell’impresa capogruppo, o dalla scadenza del termine di cui all’, paragrafo 3, se precedente.
Su richiesta di un’autorità di vigilanza o di un’autorità di risoluzione, l’EIOPA può prestare assistenza alle autorità di vigilanza del gruppo, alle autorità di vigilanza, alle autorità di risoluzione a livello di gruppo e alle autorità di risoluzione ai fini del raggiungimento di una decisione congiunta in conformità dell’, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1094/2010.
2. In mancanza di una decisione congiunta entro il termine di cui al paragrafo 1, primo comma, frase introduttiva, su uno degli aspetti seguenti l’autorità di vigilanza del gruppo o l’autorità di risoluzione a livello di gruppo, a seconda dei casi, adotta una propria decisione riguardo a:
a)
il riesame e la valutazione del piano preventivo di risanamento di gruppo;
b)
le misure che l’impresa capogruppo è tenuta ad adottare conformemente all’, paragrafi 4 e 5;
c)
il piano di risoluzione di gruppo;
d)
le misure di cui all’.
La decisione presa dall’autorità di vigilanza del gruppo o dall’autorità di risoluzione a livello di gruppo, a seconda dei casi, è pienamente motivata e tiene conto dei pareri e delle riserve formulati dalle altre autorità di vigilanza o autorità di risoluzione, a seconda dei casi, durante il periodo di cui al paragrafo 1, primo comma, frase introduttiva. La decisione è trasmessa all’impresa capogruppo e alle altre autorità interessate.
3. In mancanza di una decisione congiunta entro il termine di cui al paragrafo 1, primo comma, frase introduttiva, tra le autorità di vigilanza o le autorità di risoluzione su uno degli aspetti seguenti, ciascuna autorità di vigilanza o autorità di risoluzione, a seconda dei casi, di un’impresa figlia adotta una propria decisione riguardo a:
a)
l’opportunità di predisporre un piano preventivo di risanamento su base individuale per le imprese di assicurazione o di riassicurazione di loro competenza come indicato all’, paragrafo 2;
b)
l’applicazione, a livello di impresa figlia, delle misure di cui all’, paragrafi 4 e 5;
c)
l’individuazione degli impedimenti rilevanti e, se necessario, la valutazione delle misure proposte dall’impresa capogruppo e delle misure richieste dalle autorità per affrontare o rimuovere tali impedimenti, conformemente all’, paragrafo 1.
4. In mancanza di una decisione congiunta tra le autorità di risoluzione in merito all’adozione del piano di risoluzione di gruppo di cui all’, paragrafo 4, entro il periodo di cui al paragrafo 1, primo comma, frase introduttiva del presente articolo, ciascuna autorità di risoluzione responsabile di una impresa figlia adotta la propria decisione e predispone e tiene aggiornato un piano di risoluzione per le imprese soggette alla sua giurisdizione. Ciascuna autorità di risoluzione comunica la propria decisione agli altri membri del collegio di risoluzione.
5. Ciascuna delle decisioni delle autorità di vigilanza o di risoluzione a norma del paragrafo 3 o 4 è pienamente motivata e tiene conto dei pareri e delle riserve delle altre autorità di vigilanza, autorità di risoluzione, autorità di vigilanza del gruppo o autorità di risoluzione a livello di gruppo, a seconda dei casi.
6. Le autorità di vigilanza o le autorità di risoluzione che non sono in disaccordo con una decisione di cui ai paragrafi 3 e 4 possono giungere a una decisione congiunta su un piano preventivo di risanamento di gruppo o su un piano di risoluzione di gruppo per i soggetti del gruppo rientranti nella loro giurisdizione.
7. Qualora, al termine del periodo di cui al paragrafo 1, primo comma, frase introduttiva, una delle autorità di vigilanza o delle autorità di risoluzione interessate abbia rinviato il caso all’EIOPA in conformità dell’ del regolamento (UE) n. 1094/2010, l’autorità di vigilanza del gruppo, l’autorità di risoluzione a livello di gruppo, l’autorità di vigilanza o l’autorità di risoluzione interessata, a seconda dei casi, rimanda la propria decisione di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo in attesa della decisione dell’EIOPA a norma dell’, paragrafo 3, dello stesso regolamento e adotta la propria decisione in conformità della decisione dell’EIOPA. Il periodo di cui al paragrafo 1, primo comma, frase introduttiva del presente articolo, è considerato la fase di conciliazione di cui all’, paragrafo 2, di detto regolamento. L’EIOPA adotta una decisione entro un mese. Il caso non può essere rinviato all’EIOPA una volta scaduto il periodo di cui al paragrafo 1, primo comma, frase introduttiva, o se è stata raggiunta una decisione congiunta. In mancanza di una decisione dell’EIOPA entro un mese dal rinvio all’EIOPA, si applica la decisione dell’autorità di vigilanza del gruppo, dell’autorità di risoluzione a livello di gruppo, dell’autorità di vigilanza o dell’autorità di risoluzione per il gruppo o l’impresa figlia a livello individuale, a seconda dei casi.
8. Le decisioni congiunte di cui all’, paragrafo 2, all’, paragrafo 4, all’, paragrafo 4, e al paragrafo 6 del presente articolo e le decisioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo sono riconosciute come definitive e applicate dalle autorità di vigilanza o dalle autorità di risoluzione negli Stati membri interessati.
9. Se sono adottate decisioni congiunte a norma dell’, paragrafo 4, e, per quanto riguarda i piani di risoluzione di gruppo, del paragrafo 6 del presente articolo e se un’autorità di risoluzione valuta che l’oggetto del disaccordo in merito ai piani di risoluzione di gruppo incide sulle competenze di bilancio del suo Stato membro, l’autorità di risoluzione a livello di gruppo avvia una nuova valutazione del piano di risoluzione di gruppo.
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