Art. 9
Piani di risoluzione
In vigore dal 27 nov 2024
Piani di risoluzione
1. Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione, previa consultazione dell’autorità di vigilanza, predispongano un piano di risoluzione per ciascuna impresa di assicurazione o di riassicurazione che non fa parte di un gruppo soggetto a un piano di risoluzione ai sensi degli e che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Il piano di risoluzione prevede le azioni di risoluzione che l’autorità di risoluzione può attuare qualora l’impresa di assicurazione o di riassicurazione soddisfi le condizioni per la risoluzione di cui all’, paragrafo 1, o all’, paragrafo 3.
2. Le autorità di risoluzione predispongono piani di risoluzione per imprese di assicurazione e di riassicurazione per le quali ritengono che sia più probabile, rispetto ad altre imprese di loro competenza, che l’azione di risoluzione sia nell’interesse pubblico di cui all’, paragrafo 5, in caso di dissesto dell’impresa interessata, o per le quali le autorità ritengono che svolgano una funzione essenziale. Tali valutazioni tengono conto, come minimo, della necessità di conseguire gli obiettivi della risoluzione, nonché delle dimensioni, del modello di business, del profilo di rischio, dell’interconnessione, della sostituibilità e, in particolare, dell’attività transfrontaliera dell’impresa.
In base alle valutazioni di cui al primo comma, le autorità di risoluzione assicurano che almeno il 40 % del mercato assicurativo e riassicurativo vita e almeno il 40 % del mercato assicurativo e riassicurativo non vita dello Stato membro, dove la quota di mercato vita si basa sulle riserve tecniche lorde e la quota di mercato non vita si basa sui premi lordi contabilizzati, siano soggetti a un piano di risoluzione. Nel calcolo del livello di copertura del mercato, le imprese figlie di un gruppo possono essere prese in considerazione se sono incluse nel piano di risoluzione di gruppo.
Le imprese piccole e non complesse non sono soggette a obblighi di pianificazione della risoluzione, tranne qualora l’autorità di risoluzione ritenga che l’impresa in questione rappresenti un particolare rischio a livello nazionale o regionale.
3. Se l’impresa di assicurazione o di riassicurazione interessata svolge attività transfrontaliere significative, le autorità di risoluzione del paese d’origine forniscono il progetto di piano di risoluzione alle autorità di vigilanza o di risoluzione del paese ospitante. Le autorità di vigilanza o di risoluzione del paese ospitante possono esaminare il progetto di piano di risoluzione per individuare eventuali azioni ivi contenute che potrebbero incidere negativamente sui contraenti, sull’economia reale o sulla stabilità finanziaria del loro Stato membro e possono formulare raccomandazioni all’autorità di risoluzione del paese d’origine in merito a tali questioni. L’autorità di risoluzione del paese d’origine fornisce una risposta motivata in merito alla sua decisione di seguire o meno le raccomandazioni. Se l’autorità di risoluzione del paese d’origine non tiene adeguatamente conto delle raccomandazioni dell’autorità di vigilanza o di risoluzione del paese ospitante, questa può sottoporre la questione all’EIOPA conformemente all’, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1094/2010.
4. Nello specificare le opzioni per l’applicazione degli strumenti di risoluzione e l’esercizio dei poteri di risoluzione, i piani di risoluzione tengono conto degli scenari di risoluzione pertinenti, compreso lo scenario in cui il dissesto dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione è specifico e lo scenario in cui si verifica in un momento di instabilità finanziaria più ampia o di eventi a carattere sistemico.
I piani di risoluzione non presuppongono alcun sostegno finanziario pubblico straordinario oltre al ricorso, ove possibile, a sistemi di garanzia delle assicurazioni o a meccanismi di finanziamento.
5. Le autorità di risoluzione riesaminano e, ove opportuno, aggiornano i piani di risoluzione, almeno ogni due anni, e in ogni caso:
a)
a seguito di cambiamenti sostanziali nella struttura giuridica o organizzativa dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione, nella sua attività o nella sua situazione finanziaria che possano influire in misura sostanziale sull’efficacia del piano di risoluzione o che renderebbero altrimenti necessaria una sua revisione;
b)
quando diventa prevedibile una modifica sostanziale della situazione finanziaria dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione che potrebbe influire in misura sostanziale sull’efficacia del piano di risoluzione o rendere altrimenti necessaria una sua revisione.
Le imprese di assicurazione e di riassicurazione e le autorità di vigilanza comunicano tempestivamente alle autorità di risoluzione qualsiasi evento che richieda una revisione o un aggiornamento del piano di risoluzione.
6. Fatto salvo l’, i piani di risoluzione prevedono una serie di opzioni per l’applicazione degli strumenti di risoluzione all’impresa di assicurazione o di riassicurazione e per l’esercizio dei poteri di risoluzione nei confronti di tale impresa. I piani di risoluzione contengono, ove opportuno e possibile in forma quantificata, tutti gli elementi seguenti:
a)
la sintesi degli elementi fondamentali del piano;
b)
la sintesi dei cambiamenti sostanziali intervenuti nell’impresa dall’ultima presentazione delle informazioni sulla risoluzione;
c)
la dimostrazione di come le funzioni essenziali e le linee di business principali possano essere separate dalle altre funzioni, sul piano giuridico ed economico, nella misura necessaria a garantire la continuità in caso di dissesto dell’impresa;
d)
l’identificazione delle attività che possono essere considerate idonee come garanzie reali;
e)
la stima dei tempi necessari per l’esecuzione di ciascun aspetto sostanziale del piano;
f)
la descrizione particolareggiata della valutazione della possibilità di risoluzione, compresa la valutazione della fattibilità e della credibilità della liquidazione con procedura ordinaria di insolvenza, effettuata a norma dell’;
g)
la descrizione delle misure richieste dall’ per affrontare o rimuovere gli impedimenti alla possibilità di risoluzione individuati nella valutazione effettuata a norma dell’;
h)
la spiegazione per precisare le modalità che permettono il finanziamento delle opzioni di risoluzione senza presupporre alcun sostegno finanziario pubblico straordinario oltre al ricorso, ove possibile, a sistemi di garanzia delle assicurazioni o a meccanismi di finanziamento;
i)
la descrizione particolareggiata delle diverse strategie di risoluzione che si potrebbero applicare alla luce dei vari scenari possibili e le tempistiche applicabili;
j)
la descrizione delle interdipendenze critiche;
k)
l’analisi dell’impatto del piano di risoluzione sui dipendenti dell’impresa, compresa una stima dei costi associati e una descrizione delle procedure di consultazione del personale previste durante il processo di risoluzione, tenendo conto, se del caso, dei sistemi nazionali di dialogo con le parti sociali;
l)
il piano di comunicazione con i media e con il pubblico;
m)
la descrizione delle operazioni e dei sistemi essenziali per assicurare la continuità del funzionamento dei processi operativi dell’impresa;
n)
ove applicabile, qualsiasi parere espresso dall’impresa in merito al piano di risoluzione.
La sintesi degli elementi chiave del piano è comunicata all’impresa di assicurazione o di riassicurazione.
7. L’autorità di risoluzione trasmette i piani di risoluzione e ogni eventuale modifica degli stessi alle autorità di vigilanza interessate.
8. L’EIOPA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano ulteriormente il contenuto del piano di risoluzione.
L’EIOPA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 29 luglio 2026.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.
9. Entro il 29 gennaio 2027 l’EIOPA emana orientamenti conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1094/2010 per specificare ulteriormente i criteri per l’individuazione delle funzioni essenziali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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