Art. 70
Collegi di risoluzione
In vigore dal 27 nov 2024
Collegi di risoluzione
1. Le autorità di risoluzione a livello di gruppo costituiscono collegi di risoluzione per svolgere i compiti di cui agli e, se del caso, per assicurare la cooperazione e il coordinamento con le autorità omologhe di paesi terzi.
In particolare, i collegi di risoluzione rappresentano un quadro in cui l’autorità di risoluzione a livello di gruppo, le altre autorità di risoluzione e, se del caso, le autorità di vigilanza e le autorità di vigilanza del gruppo possono svolgere i compiti seguenti:
a)
scambiare informazioni pertinenti per l’elaborazione dei piani di risoluzione di gruppo e per l’esercizio dei poteri di risoluzione nei confronti dei gruppi;
b)
elaborare piani di risoluzione di gruppo;
c)
valutare la possibilità di risoluzione di gruppo a norma dell’;
d)
esercitare il potere di affrontare o rimuovere impedimenti alla possibilità di risoluzione di gruppo a norma dell’;
e)
decidere circa la necessità di stabilire un programma di risoluzione di gruppo di cui all’ o 74;
f)
raggiungere l’accordo su un programma di risoluzione di gruppo proposto a norma dell’ o 74;
g)
coordinare la comunicazione al pubblico delle strategie e dei programmi di risoluzione di gruppo;
h)
coordinare l’impiego dei sistemi di garanzia delle assicurazioni o dei meccanismi di finanziamento.
Inoltre i collegi di risoluzione possono essere utilizzati quali forum di discussione di questioni inerenti alla risoluzione di un gruppo transfrontaliero.
2. Sono membri del collegio di risoluzione:
a)
l’autorità di risoluzione a livello di gruppo;
b)
le autorità di risoluzione di ciascuno Stato membro in cui è stabilita un’impresa figlia interessata dalla vigilanza di gruppo;
c)
le autorità di risoluzione degli Stati membri in cui è stabilita un’impresa madre di una o più imprese del gruppo che sia un soggetto di cui all’, paragrafo 1, lettera b), d) o e);
d)
l’autorità di vigilanza del gruppo e le autorità di vigilanza degli Stati membri laddove l’autorità di risoluzione è membro del collegio di risoluzione;
e)
i ministeri competenti, laddove le autorità di risoluzione che sono membri del collegio di risoluzione non sono i ministeri competenti;
f)
ove pertinente, l’autorità responsabile dei sistemi di garanzia delle assicurazioni di uno Stato membro, laddove l’autorità di risoluzione di tale Stato membro è membro del collegio di risoluzione;
g)
l’EIOPA, fatto salvo il secondo comma;
h)
le autorità di risoluzione degli Stati membri in cui le imprese di assicurazione o di riassicurazione del gruppo svolgono attività transfrontaliere significative.
Ai fini del primo comma, lettera g), l’EIOPA contribuisce a promuovere e monitorare il funzionamento efficiente, efficace e uniforme dei collegi di risoluzione e la convergenza tra essi. Essa è invitata a tal fine a partecipare alle riunioni del collegio di risoluzione. L’EIOPA non ha diritto di voto.
Ai fini del primo comma, lettera h), la partecipazione delle autorità di risoluzione è limitata al conseguimento degli obiettivi di un efficace scambio di informazioni.
3. Le autorità di risoluzione di paesi terzi nei quali un’impresa madre o un’impresa stabilite nell’Unione hanno un’impresa di assicurazione o di riassicurazione figlia o una succursale che, se fosse situata nell’Unione, sarebbe considerata significativa possono essere invitate a partecipare al collegio di risoluzione in qualità di osservatori, purché siano soggette a obblighi di riservatezza equivalenti, a giudizio dell’autorità di risoluzione a livello di gruppo, a quelli stabiliti all’.
4. Qualora il gruppo sia o faccia parte di un conglomerato finanziario, le pertinenti autorità designate a norma dell’ della direttiva 2014/59/UE sono invitate al collegio di risoluzione in qualità di osservatori.
5. L’autorità di risoluzione a livello di gruppo è il presidente del collegio di risoluzione. In tale veste:
a)
stabilisce per iscritto, previa consultazione degli altri membri del collegio di risoluzione, modalità e procedure per il funzionamento del collegio stesso;
b)
coordina tutte le attività del collegio di risoluzione;
c)
ne indice e presiede tutte le riunioni e tiene pienamente informati, in anticipo, tutti i membri del collegio di risoluzione in merito all’organizzazione delle riunioni del collegio stesso, alle questioni principali in discussione e ai punti da prendere in considerazione;
d)
comunica ai membri del collegio di risoluzione le riunioni previste in modo che possano chiedere di parteciparvi;
e)
decide, in funzione delle necessità specifiche, quali membri e osservatori invitare a partecipare a determinate riunioni del collegio di risoluzione, tenendo conto dell’importanza che la questione da discutere riveste per tali membri e osservatori;
f)
tiene tempestivamente informati tutti i membri del collegio in merito alle decisioni e all’esito di dette riunioni.
In deroga al primo comma, lettera e), le autorità di risoluzione hanno la facoltà di partecipare alle riunioni del collegio di risoluzione ogniqualvolta siano all’ordine del giorno questioni oggetto di un processo decisionale congiunto o relative a un soggetto del gruppo ubicato nel loro Stato membro.
6. Le autorità di risoluzione a livello di gruppo non sono tenute a costituire un collegio di risoluzione se altri gruppi o collegi svolgono le funzioni o eseguono i compiti previsti al paragrafo 1 e rispettano tutte le condizioni e procedure, incluse quelle relative all’appartenenza e alla partecipazione ai collegi di risoluzione, previste dal presente articolo e dall’. In tal caso tutti i riferimenti ai collegi di risoluzione contenuti nella presente direttiva s’intendono fatti a tali altri gruppi o collegi.
7. L’EIOPA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare le modalità operative dei collegi di risoluzione nell’esecuzione dei compiti di cui al paragrafo 1.
L’EIOPA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 29 luglio 2026.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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