Art. 19

Condizioni per la risoluzione

In vigore dal 27 nov 2024
Condizioni per la risoluzione 1.   Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione avviino un’azione di risoluzione per un’impresa di assicurazione o di riassicurazione solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti: a) l’autorità di vigilanza, previa consultazione dell’autorità di risoluzione, o l’autorità di risoluzione, previa consultazione dell’autorità di vigilanza, ha stabilito che l’impresa di assicurazione o di riassicurazione è in dissesto o a rischio di dissesto; b) non vi sono prospettive ragionevoli d’impedire in tempi ragionevoli il dissesto dell’impresa tramite provvedimenti alternativi del settore privato o tramite un’azione di vigilanza, comprese misure preventive e correttive; c) l’azione di risoluzione è necessaria nell’interesse pubblico. 2.   Se un’autorità di risoluzione avvia un’azione di risoluzione, e finché tale azione di risoluzione non è conclusa, l’autorità di vigilanza non adotta misure nei confronti dell’impresa soggetta a risoluzione, a meno che l’autorità di risoluzione convenga con tali misure. 3.   Gli Stati membri provvedono a che l’autorità di risoluzione disponga degli strumenti necessari, in particolare un accesso adeguato alle informazioni pertinenti, per stabilire quanto previsto al paragrafo 1, lettera a), previa consultazione dell’autorità di vigilanza. L’autorità di vigilanza fornisce senza indugio all’autorità di risoluzione tutte le informazioni pertinenti che quest’ultima richiede al fine di elaborare la sua valutazione. 4.   Un’impresa di assicurazione o di riassicurazione è ritenuta in dissesto o a rischio di dissesto in una qualsiasi delle seguenti circostanze: a) l’impresa di assicurazione o di riassicurazione non rispetta o vi è il rischio che non rispetti il requisito patrimoniale minimo di cui al titolo I, capo VI, sezione 5, della direttiva 2009/138/CE e non vi sono ragionevoli prospettive di ripristino della conformità; b) l’impresa di assicurazione o di riassicurazione non soddisfa più le condizioni di autorizzazione o è gravemente inadempiente agli obblighi previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari cui è soggetta, o vi sono elementi oggettivi a sostegno del fatto che l’impresa, in un prossimo futuro, sarà gravemente inadempiente ai propri obblighi in modo tale da giustificare la revoca dell’autorizzazione; c) le attività dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione sono inferiori alle passività, o vi sono elementi oggettivi a sostegno della convinzione che nel prossimo futuro lo saranno; d) l’impresa di assicurazione o di riassicurazione non è in grado di pagare i propri debiti o altre passività, compresi i pagamenti in scadenza ai contraenti o ai beneficiari, o vi sono elementi oggettivi a sostegno della convinzione che l’impresa si troverà in una tale situazione nel prossimo futuro; e) è necessario un sostegno finanziario pubblico straordinario. 5.   Ai fini del paragrafo 1, lettera c), l’azione di risoluzione è considerata nell’interesse pubblico se è necessaria al conseguimento di uno o più obiettivi di risoluzione ed è ad essi proporzionata e se la liquidazione dell’impresa con procedura ordinaria di insolvenza, compresi i sistemi di garanzia delle assicurazioni applicabili a tale impresa, qualora siano soddisfatte le condizioni per la procedura ordinaria di insolvenza, non consentirebbe di realizzare tali obiettivi nella stessa misura.
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