Art. 63

Obblighi di notifica

In vigore dal 27 nov 2024
Obblighi di notifica 1.   Gli Stati membri impongono all’organo amministrativo, direttivo o di vigilanza di un soggetto di cui all’, paragrafo 1, lettere da a) a e), di notificare all’autorità di vigilanza se reputa che il soggetto di cui all’, paragrafo 1, lettere da a) a e), sia in dissesto o a rischio di dissesto ai sensi dell’, paragrafo 4. 2.   Le autorità di vigilanza informano le autorità di risoluzione interessate: a) delle notifiche ricevute a norma del paragrafo 1 del presente articolo, dell’articolo 136, dell’articolo 138, paragrafo 1, e dell’articolo 139, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE; b) delle azioni che l’autorità di vigilanza impone al soggetto di cui all’, paragrafo 1, lettere da a) a e), conformemente all’esercizio dei poteri di cui dispone a norma dell’ o 16 della presente direttiva e dell’articolo 136 bis, dell’articolo 137, dell’articolo 138, paragrafi 3 e 5, dell’articolo 139, paragrafo 3, e degli articoli 140, 141 e 144 della direttiva 2009/138/CE; c) di eventuali proroghe del periodo di ristabilimento a norma dell’articolo 138, paragrafo 4, della direttiva 2009/138/CE. Le autorità di vigilanza forniscono inoltre alle autorità di risoluzione una copia del piano di risanamento presentato dal soggetto di cui all’, paragrafo 1, lettere da a) a e) della presente direttiva, a norma dell’articolo 138, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE, una copia del piano di finanziamento presentato dal soggetto di cui all’, paragrafo 1, lettere da a) a e) della presente direttiva, a norma dell’articolo 139, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE, nonché il parere delle autorità di vigilanza su tali documenti, a seconda dei casi. 3.   L’autorità di vigilanza o l’autorità di risoluzione che stabilisce che le condizioni di cui all’, paragrafo 1, lettere a) e b), sono soddisfatte in relazione a un soggetto di cui all’, paragrafo 1, lettere da a) a e), comunica senza indugio tale determinazione alle seguenti autorità, se diverse: a) l’autorità di risoluzione per il soggetto in questione; b) l’autorità di vigilanza per il soggetto in questione; c) l’autorità di vigilanza di ogni Stato membro in cui tale soggetto svolge attività transfrontaliere significative; d) l’autorità di risoluzione di ogni Stato membro in cui tale soggetto svolge attività transfrontaliere significative; e) il sistema di garanzia delle assicurazioni cui tale soggetto è affiliato, ove applicabile e ove necessario per consentire l’assolvimento delle funzioni del sistema di garanzia delle assicurazioni; f) ove applicabile, l’autorità di risoluzione a livello di gruppo; g) il ministero competente; h) ove applicabile, l’autorità di vigilanza del gruppo; i) il Comitato europeo per il rischio sistemico e l’autorità macroprudenziale nazionale designata; j) qualora il soggetto faccia parte di un conglomerato finanziario, l’autorità di risoluzione pertinente designata a norma dell’ della direttiva 2014/59/UE e l’autorità competente pertinente ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (24) e del regolamento (UE) n. 575/2013.
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