Art. 5

Piani preventivi di risanamento

In vigore dal 27 nov 2024
Piani preventivi di risanamento 1.   Gli Stati membri garantiscono che le imprese di assicurazione e di riassicurazione che non fanno parte di un gruppo soggetto a un piano preventivo di risanamento ai sensi dell’ e che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 2 o 3 del presente articolo predispongano e tengano aggiornato un piano preventivo di risanamento. Tale piano preventivo di risanamento contiene le misure che l’impresa interessata deve adottare per ripristinare la propria situazione finanziaria qualora tale situazione si sia deteriorata in modo significativo. La predisposizione, l’aggiornamento e l’applicazione di piani preventivi di risanamento sono considerati parte del sistema di governance ai sensi dell’ della direttiva 2009/138/CE. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di vigilanza impongano alle imprese di assicurazione e di riassicurazione obblighi di pianificazione preventiva del risanamento in funzione delle dimensioni, del modello di business, del profilo di rischio, dell’interconnessione e della sostituibilità, della loro importanza per l’economia degli Stati membri in cui operano e delle loro attività transfrontaliere, in particolare le attività transfrontaliere significative. Le autorità di vigilanza assicurano che almeno il 60 % del mercato assicurativo e riassicurativo vita e almeno il 60 % del mercato assicurativo e riassicurativo non vita dello Stato membro, dove la quota di mercato vita si basa sulle riserve tecniche lorde e la quota di mercato non vita si basa sui premi lordi contabilizzati, siano soggetti agli obblighi di pianificazione preventiva del risanamento a norma del presente articolo. Nel calcolo del livello di copertura del mercato di cui al secondo comma, le imprese di assicurazione o di riassicurazione figlie di un gruppo possono essere prese in considerazione se fanno parte di un gruppo per il quale l’impresa capogruppo predispone e mantiene un piano preventivo di risanamento di gruppo. 3.   Ogni impresa di assicurazione o di riassicurazione soggetta a un piano di risoluzione è soggetta a obblighi di pianificazione preventiva del risanamento. Le imprese piccole e non complesse non sono soggette a obblighi di pianificazione preventiva del risanamento, tranne qualora un’autorità di vigilanza ritenga che l’impresa in questione rappresenti un particolare rischio a livello nazionale o regionale. 4.   Le autorità di vigilanza assicurano che le imprese di assicurazione e di riassicurazione aggiornino i rispettivi piani preventivi di risanamento almeno ogni due anni, e in ogni caso: a) a seguito di cambiamenti della struttura giuridica o organizzativa, dell’attività o della situazione finanziaria dell’impresa che possano influire in misura sostanziale sul piano preventivo di risanamento o renderne necessaria una modifica sostanziale; b) quando diventa prevedibile una modifica sostanziale della situazione finanziaria dell’impresa che potrebbe influire in misura sostanziale sull’efficacia del piano o rendere altrimenti necessaria una revisione del piano preventivo di risanamento. 5.   I piani preventivi di risanamento non presuppongono l’accesso a un sostegno finanziario pubblico straordinario né il suo ottenimento. 6.   Gli Stati membri prescrivono che i piani preventivi di risanamento contengano tutti i seguenti elementi: a) una sintesi degli elementi fondamentali del piano, comprese le modifiche sostanziali apportate all’ultimo piano presentato; b) una descrizione dell’impresa o del gruppo, compresa una sintesi delle modifiche sostanziali rispetto all’ultimo piano presentato; c) un quadro di indicatori di cui al paragrafo 8; d) una descrizione del modo in cui è stato predisposto il piano preventivo di risanamento, delle sue modalità di aggiornamento e di applicazione; e) una serie di misure correttive; f) una strategia di comunicazione; g) qualora l’impresa abbia violato il requisito patrimoniale di solvibilità di cui al titolo I, capo VI, sezione 4, della direttiva 2009/138/CE e abbia presentato un piano di risanamento conformemente all’articolo 138, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE nel corso degli ultimi dieci anni, tale piano di risanamento e una valutazione delle misure adottate per ripristinare l’osservanza del requisito patrimoniale di solvibilità. 7.   Gli Stati membri prescrivono che le imprese di assicurazione e di riassicurazione valutino la credibilità e la fattibilità dei rispettivi piani preventivi di risanamento, in particolare del quadro di indicatori di cui al paragrafo 8 e delle misure correttive, rispetto a una serie di scenari di grave stress macroeconomico e finanziario rilevanti per le condizioni specifiche dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione, compresi gli eventi sistemici, gli eventi di stress specifici che possono incidere in modo rilevante sul profilo di attività e passività e le combinazioni di tali eventi di stress. 8.   Gli Stati membri prescrivono che le imprese di assicurazione e di riassicurazione garantiscano che i loro piani preventivi di risanamento contengano un quadro di indicatori qualitativi e quantitativi che identifichino i punti in cui dovrebbero essere prese in considerazione o adottate le misure correttive. Tali indicatori possono includere criteri relativi tra l’altro al capitale, alla liquidità, alla qualità delle attività, alla redditività, alle condizioni di mercato, alle condizioni macroeconomiche e agli eventi operativi. Gli indicatori relativi alla posizione patrimoniale comprendono quanto meno qualsiasi violazione del requisito patrimoniale di solvibilità di cui al titolo I, capo VI, sezione 4, della direttiva 2009/138/CE. Gli Stati membri prescrivono che qualsiasi violazione del requisito patrimoniale di solvibilità comporti l’adozione di misure correttive adeguate da parte dell’impresa interessata, in linea con il piano preventivo di risanamento. Gli Stati membri prescrivono che le autorità di vigilanza garantiscano che le imprese di assicurazione e di riassicurazione mettano in atto meccanismi adeguati per il monitoraggio periodico degli indicatori di cui al primo comma. 9.   L’impresa di assicurazione o di riassicurazione che decide di adottare le misure correttive contenute nel proprio piano preventivo di risanamento o che decide di astenersi dall’adottare tali misure correttive nonostante sia stato soddisfatto un indicatore di cui al paragrafo 8, primo comma, notifica senza indugio tale decisione all’autorità di vigilanza. 10.   L’organo amministrativo, direttivo o di vigilanza di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui al paragrafo 1 valuta e approva il piano preventivo di risanamento prima di sottoporlo al riesame dell’autorità di vigilanza. 11.   Entro il 29 gennaio 2027 l’EIOPA emana orientamenti conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1094/2010 per specificare ulteriormente: a) in cooperazione con il Comitato europeo per il rischio sistemico, la serie degli scenari di cui al paragrafo 7 del presente articolo; b) gli indicatori qualitativi e quantitativi di cui al paragrafo 8 del presente articolo. 12.   L’EIOPA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente: a) i criteri, in particolare per quanto riguarda l’attività transfrontaliera, di cui al paragrafo 2, primo comma; b) i metodi da utilizzare per determinare le quote di mercato di cui al paragrafo 2, secondo e terzo comma; c) le informazioni che un’impresa di assicurazione o di riassicurazione deve includere nel piano preventivo di risanamento, anche per quanto riguarda le misure correttive di cui al paragrafo 6, lettera e), e la loro attuazione. L’EIOPA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 29 luglio 2026. Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.
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