Art. 43

Poteri accessori

In vigore dal 27 nov 2024
Poteri accessori 1.   Gli Stati membri provvedono a che, nell’esercizio del potere di risoluzione, le autorità di risoluzione abbiano il potere di: a) prevedere che la cessione avvenga, fatto salvo l’, scevra da qualsiasi passività o gravame sugli strumenti finanziari, i diritti, le attività o le passività che ne sono oggetto; b) cancellare i diritti ad acquisire ulteriori azioni o altri titoli di proprietà; c) imporre all’autorità pertinente di interrompere o sospendere l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato o la quotazione ufficiale di strumenti finanziari a norma della direttiva 2001/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (22); d) prevedere che il ricevente sia trattato alla stregua dell’impresa soggetta a risoluzione per quanto riguarda tutti i suoi diritti o obbligazioni ovvero le azioni da essa avviate, compresi, in caso di applicazione dello strumento per la vendita dell’attività d’impresa e dell’impresa-ponte di cui agli , gli eventuali diritti o obbligazioni relativi alla partecipazione alle infrastrutture del mercato; e) imporre all’impresa soggetta a risoluzione o al ricevente di fornirsi vicendevolmente informazioni e assistenza; f) annullare o modificare le clausole di un contratto di cui l’impresa soggetta a risoluzione è parte, o sostituire una delle parti con il ricevente; g) cedere i diritti di riassicurazione a copertura dei crediti di assicurazione o di riassicurazione ceduti senza il consenso dell’impresa di riassicurazione se l’autorità di risoluzione cede le attività e le passività correlate a tali diritti di riassicurazione dell’impresa soggetta a risoluzione, in tutto o in parte, a un altro soggetto. Ai fini del primo comma, lettera a), qualsiasi diritto di compensazione riconosciuto ai sensi della presente direttiva non è considerato passività o gravame. 2.   Le autorità di risoluzione esercitano i poteri di cui al paragrafo 1, laddove lo reputino opportuno per assicurare l’efficacia di un’azione di risoluzione o la realizzazione di uno o più obiettivi della risoluzione. 3.   Gli Stati membri provvedono a che, nell’esercizio di un potere di risoluzione, le autorità di risoluzione abbiano il potere di prevedere i meccanismi di garanzia della continuità operativa necessari per assicurare che l’azione di risoluzione sia efficace e, se del caso, che il ricevente possa esercitare l’attività d’impresa che gli è stata ceduta. I meccanismi di garanzia della continuità operativa comprendono in particolare: a) la continuità dei contratti stipulati dall’impresa soggetta a risoluzione, in modo che il ricevente ne assuma diritti e passività riguardo a ciascuno degli strumenti finanziari, del diritto, delle attività o passività ceduti e si sostituisca, esplicitamente o implicitamente, all’impresa soggetta a risoluzione in tutti i pertinenti atti contrattuali; b) la sostituzione dell’impresa soggetta a risoluzione con il ricevente nei procedimenti giudiziari vertenti su strumenti finanziari, diritti, attività o passività ceduti. 4.   I poteri di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera d), e al paragrafo 3, lettera b), lasciano impregiudicati: a) il diritto del dipendente dell’impresa soggetta a risoluzione di porre termine al contratto di lavoro; b) fatti salvi gli , il diritto di una parte contrattuale di esercitare i diritti che derivano dal contratto, compreso il diritto di recesso, se le clausole dello stesso gliene conferiscono il diritto in conseguenza di un atto o di un’omissione compiuti dall’impresa soggetta a risoluzione prima della cessione in questione ovvero dal ricevente dopo di essa.
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