Art. 43
Poteri accessori
In vigore dal 27 nov 2024
Poteri accessori
1. Gli Stati membri provvedono a che, nell’esercizio del potere di risoluzione, le autorità di risoluzione abbiano il potere di:
a)
prevedere che la cessione avvenga, fatto salvo l’, scevra da qualsiasi passività o gravame sugli strumenti finanziari, i diritti, le attività o le passività che ne sono oggetto;
b)
cancellare i diritti ad acquisire ulteriori azioni o altri titoli di proprietà;
c)
imporre all’autorità pertinente di interrompere o sospendere l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato o la quotazione ufficiale di strumenti finanziari a norma della direttiva 2001/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (22);
d)
prevedere che il ricevente sia trattato alla stregua dell’impresa soggetta a risoluzione per quanto riguarda tutti i suoi diritti o obbligazioni ovvero le azioni da essa avviate, compresi, in caso di applicazione dello strumento per la vendita dell’attività d’impresa e dell’impresa-ponte di cui agli , gli eventuali diritti o obbligazioni relativi alla partecipazione alle infrastrutture del mercato;
e)
imporre all’impresa soggetta a risoluzione o al ricevente di fornirsi vicendevolmente informazioni e assistenza;
f)
annullare o modificare le clausole di un contratto di cui l’impresa soggetta a risoluzione è parte, o sostituire una delle parti con il ricevente;
g)
cedere i diritti di riassicurazione a copertura dei crediti di assicurazione o di riassicurazione ceduti senza il consenso dell’impresa di riassicurazione se l’autorità di risoluzione cede le attività e le passività correlate a tali diritti di riassicurazione dell’impresa soggetta a risoluzione, in tutto o in parte, a un altro soggetto.
Ai fini del primo comma, lettera a), qualsiasi diritto di compensazione riconosciuto ai sensi della presente direttiva non è considerato passività o gravame.
2. Le autorità di risoluzione esercitano i poteri di cui al paragrafo 1, laddove lo reputino opportuno per assicurare l’efficacia di un’azione di risoluzione o la realizzazione di uno o più obiettivi della risoluzione.
3. Gli Stati membri provvedono a che, nell’esercizio di un potere di risoluzione, le autorità di risoluzione abbiano il potere di prevedere i meccanismi di garanzia della continuità operativa necessari per assicurare che l’azione di risoluzione sia efficace e, se del caso, che il ricevente possa esercitare l’attività d’impresa che gli è stata ceduta. I meccanismi di garanzia della continuità operativa comprendono in particolare:
a)
la continuità dei contratti stipulati dall’impresa soggetta a risoluzione, in modo che il ricevente ne assuma diritti e passività riguardo a ciascuno degli strumenti finanziari, del diritto, delle attività o passività ceduti e si sostituisca, esplicitamente o implicitamente, all’impresa soggetta a risoluzione in tutti i pertinenti atti contrattuali;
b)
la sostituzione dell’impresa soggetta a risoluzione con il ricevente nei procedimenti giudiziari vertenti su strumenti finanziari, diritti, attività o passività ceduti.
4. I poteri di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera d), e al paragrafo 3, lettera b), lasciano impregiudicati:
a)
il diritto del dipendente dell’impresa soggetta a risoluzione di porre termine al contratto di lavoro;
b)
fatti salvi gli , il diritto di una parte contrattuale di esercitare i diritti che derivano dal contratto, compreso il diritto di recesso, se le clausole dello stesso gliene conferiscono il diritto in conseguenza di un atto o di un’omissione compiuti dall’impresa soggetta a risoluzione prima della cessione in questione ovvero dal ricevente dopo di essa.
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