Art. 61
Protezione dei contratti di finanza strutturata e di altri portafogli separati
In vigore dal 27 nov 2024
Protezione dei contratti di finanza strutturata e di altri portafogli separati
1. Gli Stati membri provvedono a una protezione adeguata dei contratti di finanza strutturata o di altri portafogli separati, compresi gli accordi di cui all’, paragrafo 1, lettere e) e g), per impedire:
a)
la cessione di parte, ma non della totalità, delle attività, dei diritti e delle passività che costituiscono o fanno parte di un contratto di finanza strutturata o di altri portafogli separati, compresi gli accordi previsti all’, paragrafo 1, lettere e) e g), di cui l’impresa soggetta a risoluzione è parte;
b)
l’estinzione o la modifica, mediante l’esercizio dei poteri accessori, delle attività, dei diritti e delle passività che costituiscono o fanno parte di un contratto di finanza strutturata o di altri portafogli separati, compresi gli accordi previsti all’, paragrafo 1, lettere e) e g), di cui l’impresa soggetta a risoluzione è parte.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, se necessario per conseguire meglio gli obiettivi della risoluzione di cui all’ e in particolare per assicurare una migliore protezione dei contraenti, le autorità di risoluzione possono cedere, modificare o estinguere attività, diritti o passività che fanno parte dello stesso accordo.
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