Art. 59

Protezione dei contratti di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà, degli accordi di compensazione, degli accordi di netting e degli accordi di riassicurazione

In vigore dal 27 nov 2024
Protezione dei contratti di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà, degli accordi di compensazione, degli accordi di netting e degli accordi di riassicurazione 1.   Gli Stati membri provvedono a una protezione adeguata per i contratti di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà, per gli accordi di compensazione, per gli accordi di netting e per gli accordi di riassicurazione, in modo da impedire la cessione di alcuni, ma non tutti, i diritti e passività protetti dal contratto di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà, dall’accordo di compensazione, dall’accordo di netting o dall’accordo di riassicurazione fra l’impresa soggetta a risoluzione e un’altra persona e la modifica o estinzione dei diritti e passività protetti da un siffatto contratto di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà, accordo di compensazione, accordo di netting o accordo di riassicurazione, mediante l’esercizio dei poteri accessori. Ai fini del primo comma, i diritti e le passività devono essere trattati come protetti da un contratto di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà, da un accordo di compensazione, da un accordo di netting o da un accordo di riassicurazione in cui le parti del contratto o dell’accordo hanno diritto alla compensazione o al netting di tali diritti e passività. 2.   Fatto salvo il paragrafo 1, se necessario per tutelare meglio i contraenti garantendo che le polizze di assicurazione cedute continuino a soddisfare i pertinenti obblighi legali per quanto riguarda i livelli minimi di copertura obbligatoria a norma del diritto nazionale applicabile, le autorità di risoluzione possono cedere il portafoglio di contratti che è parte degli accordi e dei contratti di cui al paragrafo 1 senza cedere altre attività, diritti e passività che fanno parte degli stessi accordi e dei contratti e possono cedere, modificare o estinguere tali attività, diritti e altre passività senza cedere il portafoglio di contratti.
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