Art. 57.tit_1

Salvaguardia per azionisti, contraenti, beneficiari, coloro che vantano crediti di assicurazione o altri creditori

In vigore dal 27 nov 2024
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2025:1:oj#art-57.tit_1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo