Art. 58

Salvaguardia per le controparti nelle cessioni parziali

In vigore dal 27 nov 2024
Salvaguardia per le controparti nelle cessioni parziali 1.   Gli Stati membri provvedono a una tutela adeguata dei seguenti accordi e delle relative controparti: a) accordi di garanzia in cui una persona ha, a titolo di garanzia, un interesse reale o contingente nelle attività o nei diritti soggetti a cessione, indipendentemente dal fatto che tale interesse sia garantito da attività o diritti specifici o da una garanzia generale (floating charge) o meccanismo analogo; b) contratti di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà in virtù dei quali la garanzia reale a garanzia o copertura dell’adempimento di obblighi specifici è costituita da un trasferimento della piena proprietà di attività dal fornitore al beneficiario della garanzia, secondo condizioni per cui il beneficiario della garanzia trasferisce le attività in caso di adempimento di detti obblighi specifici; c) accordi di compensazione in virtù dei quali due o più crediti od obbligazioni esistenti fra l’impresa soggetta a risoluzione e una controparte possono essere compensati reciprocamente; d) accordi di netting; e) polizze unit-linked o altri portafogli separati; f) accordi di riassicurazione; g) contratti di finanza strutturata, comprese le cartolarizzazioni e gli strumenti utilizzati a fini di copertura, che costituiscono parte integrante del cover pool e sono garantiti secondo il diritto nazionale, nell’ambito dei quali la garanzia è concessa e detenuta da una parte del contratto o da un fiduciario, agente o rappresentante designato. La forma di tutela adeguata alle classi di accordi di cui al primo comma, lettere da a) a g), è scelta conformemente agli articoli da 59 a 62. 2.   Gli Stati membri provvedono a che le tutele specificate nel paragrafo 1 si applichino nelle circostanze seguenti: a) quando un’autorità di risoluzione cede solo una parte delle attività, dei diritti o delle passività da un’impresa soggetta a risoluzione a un altro soggetto oppure, nell’ambito dell’applicazione di uno strumento di risoluzione, da un’impresa-ponte o società veicolo per la gestione di attività e passività a un’altra persona; b) quando un’autorità di risoluzione esercita i poteri specificati all’, paragrafo 1, lettera f). 3.   L’obbligo previsto al paragrafo 1 si applica indipendentemente dal numero di parti associate agli accordi e dal fatto che gli accordi: a) siano conclusi per contratto, trust o altro mezzo ovvero emergano automaticamente per effetto di legge; b) emergano in virtù del diritto di un altro Stato membro o di un paese terzo, o ne siano disciplinati del tutto o in parte.
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