Art. 60

Protezione degli accordi di garanzia

In vigore dal 27 nov 2024
Protezione degli accordi di garanzia 1.   Gli Stati membri provvedono a una protezione adeguata delle passività garantite da un accordo di garanzia al fine di impedire: a) la cessione delle attività con cui è garantita la passività, salvo se questa e il beneficio di garanzia siano anch’essi ceduti; b) la cessione di una passività garantita, salvo se anche il beneficio della garanzia è ceduto; c) la cessione del beneficio della garanzia, salvo se anche la passività garantita è ceduta; d) la modifica o l’estinzione di un accordo di garanzia mediante l’esercizio dei poteri accessori, se l’effetto di tale modifica o estinzione è far cessare la garanzia della passività. 2.   Fatto salvo il paragrafo 1, se necessario per tutelare meglio i contraenti garantendo che le polizze di assicurazione cedute continuino a soddisfare i pertinenti obblighi legali per quanto riguarda i livelli minimi di copertura obbligatoria a norma del diritto nazionale applicabile, le autorità di risoluzione possono cedere il portafoglio di contratti che è parte degli accordi di cui al paragrafo 1 senza cedere altre attività, diritti e passività che fanno parte degli stessi accordi e possono cedere, modificare o estinguere tali attività, diritti e altre passività senza cedere il portafoglio di contratti.
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