Art. 57
Salvaguardia per azionisti, contraenti, beneficiari, coloro che vantano crediti di assicurazione o altri creditori
In vigore dal 27 nov 2024
Salvaguardia per azionisti, contraenti, beneficiari, coloro che vantano crediti di assicurazione o altri creditori
Gli Stati membri garantiscono che, qualora dalla valutazione effettuata a norma dell’ emerga che qualsiasi azionista, contraente, beneficiario, persona che vanta crediti di assicurazione o altro creditore di cui all’ o, ove pertinente, il sistema di garanzia delle assicurazioni conformemente al diritto nazionale applicabile hanno subito perdite maggiori di quelle che avrebbero subito in caso di liquidazione con procedura ordinaria di insolvenza, essi abbiano il diritto a incassare la differenza.
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